Adriano J. Spagnuolo Vigorita

 Introduzione

Rincresce parecchio a chi scrive dover sottolineare che, purtroppo, la cieca fiducia non può essere riposta in alcuno.

Lo conferma il caso su cui la Suprema Corte di Cassazione è stata di recente chiamata ad esprimersi, in tema di mantenimento dei figli agli studi universitari fuori sede. di studenti fuori sede.

Giova premettere che, nel periodo attuale, è salito agli onori della cronaca il caso del principe Harry, figlio secondogenito di Re Carlo III del Regno Unito, reo di aver divulgato i suoi recenti dissapori con Casa Windsor, specie con suo fratello maggiore, William del Galles (primo in linea di successione al trono britannico), e con la seconda consorte – e, come noto, fiamma perenne – di suo padre, Camilla Parker Bowles.

Il nobiluomo dai capelli rossi ha, infatti, condannato apertamente la scarsa attenzione a lui riservata dalla famiglia reale, a causa della sua condizione di «cadetto» (per l’appunto, The Spare, ovvero letteralmente quello “di riserva”).

Il caso

Lucia, figlia del più che facoltoso imprenditore Ford e di sua moglie Alice, nonché sorella minore di Enrico, decide di intraprendere gli studi universitari presso un rinomato ateneo ben lontano dal proprio luogo di residenza.

Il percorso della giovane è partito a gonfie vele: gli esami di profitto venivano sostenuti con regolarità e brillantemente superati, l’ambiente era divenuto a lei familiare, le amicizie non mancavano…ma le risorse sì !

I suoi genitori, infatti, a differenza di quanto fatto per il fratello maggiore, ancorché benestanti, non hanno provveduto a versarle quanto necessario per sostenersi lontana da casa (da qui il parallelismo con la vicenda della famiglia reale inglese).

Al contrario, ad anticipare tutte le spese (iscrizione all’Università, locazione di un appartamento condiviso, etc.) per un totale di 581 Euro, era stata proprio la più che matura ragazza.

Senza perdersi d’animo, pertanto, ha adito il Tribunale competente, chiedendo la condanna dei propri genitori al pagamento in solido di 2.600 Euro mensili a titolo di mantenimento, oltre alle spese straordinarie rappresentando che tale trattamento economico era stato già accordato senza problemi al fratello maggiore (il William di turno, per intenderci).

I genitori, nel resistere alla domanda, hanno tuttavia dedotto che, nonostante i redditi da locazione immobiliare periodicamente percepiti, la loro azienda aveva registrato, nelle more, un drastico calo di fatturato.

Il Tribunale ha rigettato tali eccezioni, riconoscendo alla figlia – non ancora economicamente indipendente – il diritto alla restituzione della somma di 581 Euro, per le spese pregresse, nonché un assegno di mantenimento pari a 1.400 Euro mensili.
Avverso la decisione di primo grado insorgevano i genitori che hanno proposto appello deducendo l’esosità e sproporzione dell’importo determinato dal Tribunale rispetto alle condizioni economiche della famiglia.

Il gravame, tuttavia, è stato respinto dalla Corte d’appello secondo la quale, non solo, tutto quanto rappresentato dalla figlia (gli importi versati al fratello, le spese “pazze” dei genitori, le rendite da locazione di costoro e, soprattutto, il cospicuo fatturato dell’azienda di famiglia) risultava regolarmente provato, ma l’importo indicato in primo grado avrebbe anche evitato discriminazioni tra i due fratelli.

Di talché i coniugi ricorrevano in Cassazione contestando presunti errori di giudizio della sentenza d’appello circa l’indipendenza economica della ragazza e un errata valutazione del materiale probatorio circa lo stato patrimoniale della famiglia.

La Corte di legittimità, tuttavia, con ord. n. 36824 del 15 dicembre 2022, a firma della Prima Sezione Civile, dichiara inammissibile il ricorso con l’ordinanza in commento in quanto, in realtà, fondato sulla pretesa di riesaminare i fatti (camuffata da violazioni di legge) che, come noto, non compete alla Suprema Corte.

La decisione

 A detta del Supremo consesso della nomofilachia la Corte territoriale ha correttamente valutato tutte le risultanze istruttorie (ingente liquidità a disposizione dei genitori, mancanza di cali di fatturato, rendite locatizie, spese elevate e benefici riconosciuti al figlio primogenito, et cetera).

I Giudici di Piazza Cavour hanno, dunque, chiarito che «la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass., n. 20553/21)».

La decisione della Corte d’Appello è stata, pertanto, confermata e con essa anche l’importo che (loro malgrado) i genitori saranno tenuti a versare in favore della figlia – come, peraltro, già fatto per l’altro figlio maggiore.

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