Dott.ssa Giovanna Di Emidio

Il reato di ricettazione è previsto e punito dall’articolo 648 c.p al cui primo comma stabilisce che chi al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

Quindi la ricettazione è il reato che commette chi pur non avendo commesso il delitto base e quindi pur non avendo rubato, si fa consegnare la refurtiva, quindi acquista questi beni, li nasconde li occulta al fine di trarne un profitto.

Quindi il ricettatore non è colui che va materialmente a realizzare il furto o la rapina ma è colui che si mette d’accordo con chi ha realizzato il furto o la rapina facendosi consegnare la refurtiva, ovviamente in cambio di soldi, per poi farla sparire e rivenderla. Quindi il ricettatore non è un ladro ma è un soggetto che però per proprio interesse negozia con il ladro e fa in modo che la refurtiva sparisca.

Il secondo comma dell’articolo 648 c.p prevede una circostanza attenuante per le ipotesi di particolare tenuità stabilendo che la pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.

Per particolare tenuità si intende che l’oggetto della ricettazione ha una rilevanza economica minima, molto bassa, chiaramente si tratta di una circostanza attenuante speciale perché si applica solo al reato di ricettazione ad effetti speciali perché non determina una riduzione fino a un terzo ma una riduzione specifica.

La questione che era stata prospettata alla Cassazione era molto semplice nella sua formulazione e cioè si chiedeva alla Cassazione dato che il secondo comma prevede una circostanza attenuante per le ipotesi di ricettazione di particolare tenuità, quindi per le ipotesi in cui il bene ricettato è di scarso valore economico, ogni qualvolta ci si trova dinanzi ad una ricettazione di un bene di scarso valore, quindi sostanzialmente il ricettatore acquista, fa sparire beni di scarsa entità economica, deve essere sempre applicata l’attenuante o meno?

Al quesito alcuni autori rispondevano in modo affermativo sostenendo che si tratta di una circostanza di tipo oggettivo, quindi se c’è un requisito oggettivo dello scarso danno economico sicuramente la ricettazione è attenuata.

Altri autori invece sostenevano che, ai fini dell’applicazione dell’attenuante in questione, non fosse sufficiente accertare che la ricettazione avesse avuto ad oggetto un bene di scarso valore, ma fosse altresì necessario accertare che il fatto storico in se (ossia che anche tutti gli altri elementi del reato) avesse un grado di offensività particolarmente tenue.

Interviene la Cassazione n.35528/2021 la quale chiarisce che se il bene oggetto di ricettazione ha un valore economico effettivamente molto basso l’attenuante non si applica automaticamente ma bisogna verificare caso per caso e cioè il giudice oltre ad accertare la scarsa rilevanza economica del bene ricettato deve guardare a tutti gli altri requisiti i cosiddetti parametri che il giudice utilizzata per determinare la pena nell’ambito della cornice edittale quindi tra il minimo e il massimo.

Nel caso di specie, infatti, la Cassazione ha escluso la possibilità di applicare questa attenuante perché il colpevole pur avendo ricettato un bene di scarso valore economico era un criminale abituale, era una persona che già aveva una serie di precedenti penali ed era sottoposto a sorveglianza speciale.

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