Avv. Angela Auriemma

Una delle cause di addebito della separazione dei coniugi è la prova dell’infedeltà dell’altro, nel qual caso viene violato uno dei precetti sanciti dall’art. 143 c.c. secondo cui: “con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale , alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.

Tuttavia è doveroso premettere che non basta che si verifichi la violazione di uno dei predetti doveri coniugali al fine di ottenere automaticamente l’addebito della separazione. La decisione spetterà al Giudice che innanzitutto dovrà verificare la sussistenza o meno della violazione di uno dei doveri imposti dalla legge (o eventuali ipotesi di maltrattamenti in famiglia, violazioni di diritti costituzionalmente garantiti), per poi valutare se la crisi coniugale è stata causata esclusivamente dal comportamento contrario ai doveri del matrimonio.

In sintesi dovrà valutare la sussistenza del nesso di causalità tra la violazione dei doveri coniugali e il determinarsi dell’intollerabilità a proseguire la convivenza tra i coniugi. Questo perché, ai sensi dell’art. 151 c.c., viene indicato che: “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole”.

Diventa fondamentale riuscire a fornire al Giudice delle prove certe che dimostrino non solo il comportamento contrario ai doveri matrimoniali dell’altro coniuge, ma bisognerà dimostrare che è stato solamente quel comportamento a provocare l’inizio della crisi del matrimonio e dunque la sopraggiunta impossibilità di convivenza.

Perché si discute solo di coniugi?

Sul punto bisogna fare una precisazione: la norma parla propriamente di coniugi perché gli uniti civilmente non sono obbligati alla fedeltà reciproca in quanto nulla è stato previsto sul punto dalla Legge Cirinnà n. 76/2016 .
Per riuscire a comprenderne il motivo, riflettiamo sulle conseguenze di un eventuale addebito:

se marito e moglie decidono di separarsi, il coniuge che ha subito l’infedeltà può chiedere che il giudice pronunci l’addebito a carico dell’altro coniuge, vale a dire, che gli venga attribuita la responsabilità del fallimento dell’unione.

Le conseguenze dell’addebito sono due:

la perdita del diritto a ottenere l’assegno di mantenimento (ma non agli alimenti se in stato di bisogno ex art. 433 c.c.  anche se dovesse essere in condizioni economiche svantaggiate rispetto all’altro coniuge:

la perdita del diritto a potere ereditare dall’altro coniuge, se lo stesso dovesse morire prima del divorzio.

Questo può essere un motivo per cui il legislatore non abbia stabilito un simile obbligo anche nelle unioni civili. In caso di fallimento dell’unione civile la legge non prevede la procedura di separazione in Tribunale, basta un’altra dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.

Siccome, dunque, non esiste un Giudice che pronunci la separazione, non  potrà esserci addebito, di conseguenza, la legge non avrebbe avuto motivo di imporre l’obbligo di fedeltà ai due partner.

Ritornando al punto:

la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.

LE SENTENZE DI MERITO

In primo grado il Tribunale di Cosenza pronunciava sentenza di separazione personale dei coniugi rigettando le rispettive richieste di addebito della separazione.

Il marito impugnava la sentenza del Tribunale presso la Corte D’Appello di Catanzaro, che confermava la pronuncia di primo grado asserendo in particolare che:

– dalla produzione documentale prodotta dal marito non emergeva che la moglie fosse iscritta in costanza di matrimonio a siti d’incontri;

– che la moglie comunque aveva tempestivamente contestato tutte le allegazioni prodotte dal marito in giudizio con cui chiedeva l’addebito.

La Corte proseguiva asserendo che non era stata comunque fornita la prova dell’efficienza causale del comportamento addebitato dal marito alla moglie sulla crisi coniugale, in quanto il marito aveva indicato quale momento di conoscenza della presunta infedeltà della moglie un momento successivo al deposito del ricorso per separazione.

Avverso la pronuncia della Corte d’Appello il marito proponeva ricorso per Cassazione valorizzando in particolare il fato dell’ iscrizione della moglie al sito d’incontri.

A dire del ricorrente, in altri termini “anche il sospetto, rivelatosi poi fondato determina il venir meno della fiducia che deve essere coessenziale alla stabilità del rapporto”.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.

La sentenza impugnata dal marito, giunge ad affermare la non addebitabilità della separazione dei coniugi alla moglie sulla base di due ragioni:

– assenza di prova dell’iscrizione al sito;
– assenza del nesso eziologico tra l’infedeltà della moglie e la crisi coniugale che ha portato a depositare il ricorso per la separazione.

La seconda ragione non veniva efficacemente censurata.

Secondo giurisprudenza costante, la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c., quando in considerazione di atteggiamenti/aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi anche se non si sostanzi in adulterio, comporti un’offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.

Nel caso trattato il marito, ricorrente in cassazione, scrive che il sospetto del tradimento si fosse insinuato in lui prima del ricorso per separazione, tuttavia non risulta che tale circostanza sia stata provata o accertata dai giudici di merito.

Dunque per tale ragione andrà dovrà essere applicato il principio in base al quale è inammissibile il ricorso per cassazione che si fondi su una situazione di fatto diversa da quella prospettata ed accertata nel giudizio di merito.

Il mancato accoglimento del secondo motivo, provoca l’inammissibilità del primo.

Nel caso trattato dunque il marito non è riuscito a provare che il sospetto del tradimento, causato dall’iscrizione della moglie ai siti d’incontri, fosse stato la causa esclusiva della rottura dell’affectio coniugalis, cosa fondamentale per l’addebito della separazione.

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