Lo smart working, letteralmente detto “lavoro agile”, la cui definizione è contenuta nella legge 22 maggio 2017, n. 81 è una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti […] e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.
Tale modalità pone, dunque, l’accento sulla flessibilità organizzativa, pertanto,è stata adottata dalle aziende in casi d’emergenza, tra cui la recente diffusione del Coronavirus.
Nell’ambito delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, lo scorso 1° marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato un nuovo Decreto che è intervenuto, tra le altre, sulle modalità di accesso allo smart working.
Spesso e volentieri,tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa è stata accostata al “telelavoro”. Si noti come in smart working, il lavoro sia svolto senza una postazione fissa: essa, infatti, può essere all’esterno dei locali aziendali ovvero all’interno. Nel telelavoro, invece, il dipendente lavora generalmente da casa e nel contratto può essere specificata la necessità di raggiungere il posto di lavoro tradizionale almeno una volta a settimana, in base agli accordi presi.
Con la legge 6 maggio 2021, n. 61, di conversione del DL 30/2021 per la prima volta nell’ordinamento italiano si riconosce esplicitamente il diritto alla disconnessione, per i lavoratori in smart working.
La legge de qua, entrata in vigore il 13 maggio 2021, ha infatti aggiunto all’ art.2 il comma 1-ter, che così recita:“Ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi”.
A seguito della conversione in Legge del Decreto “Riaperture” – D.L. 22 aprile 2021, n. 52 , è prorogato ulteriormente lo smart working cd. semplificato al 31 dicembre 2021 nel settore privato.
Dunque, entro e non oltre tale data, fatte salve ulteriori proroghe, i datori di lavoro privati potranno fruire delle seguenti facilitazioni procedurali:
– applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato e senza bisogno di redigere un accordo individuale con i lavoratori;
– assolvere in via telematica gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 22, legge n. 81/2017), anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’INAIL;
– ricorrere alla procedura semplificata (indicata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Con riferimento a quest’ultima, il Ministero ha reso disponibile un documento, da compilare telematicamente, con i seguenti dati:
– codice fiscale del datore di lavoro;
– codice fiscale del lavoratore e suoi dati anagrafici;
– posizione assicurativa territoriale INAIL;
– data di inizio e di fine del periodo di lavoro agile.
Da ultimo, elemento essenziale è certamente la parità di trattamento degli smart workers rispetto ai loro colleghi, invero il trattamento normativo e retributivo deve essere il medesimo, così come l’adozione delle adeguate norme di sicurezza. I lavoratori “agili” hanno, infatti, il diritto alla tutela prevista in caso di infortuni e malattie professionali anche per quelle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali e nel tragitto tra l’abitazione ed il luogo prescelto per svolgere la propria attività lavorativa.
All’alba dei recenti avvenimenti e di quello che sarà il “new normal” ci si interroga sulle modalità di lavoro post pandemia. Chi è familiare col filosofo Hegel, non potrà fare a meno di ricordarela triade tesi-antitesi-sintesi. Dunque, a fronte di ciò e da quello che emerge dai vari scenari di alcune aziende coinvolte, sicuramente la “nuova normalità” avrà determinate caratteristiche del passato pre covid e altre dei modelli adottati durante la fase emergenziale.
Certamente, la riduzione degli spostamenti che ha imposto il virus ha apportato alcuni (seppur non sufficienti) miglioramenti a livello di inquinamento. Il new normal, pertanto, porterà senza dubbio ad una ridefinizione degli uffici, anche se nessuna azienda sembrerebbe voler eliminare alcuna delle proprie sedi. Infatti, ad essere prediletta, sembrerebbe una modalità ibrida di prestazione che prevede il 60% dell’attività in presenza e il restante 40% da casa o da altri luoghi, a fronte del lavoro da remoto a tempo pieno.