Sintesi:
La Corte di Cassazione, con recentissima sentenza n. 29760/2022 ha dichiarato che la prescrizione dell’azione risarcitoria decorre dal momento in cui il paziente ha percezione della malattia e non da quando essa si aggrava.
Il fatto:
Un paziente, a seguito di un grave sinistro stradale, viene sottoposto ad alcuni interventi chirurgici e, durante il primo intervento, i medici gli provocano una lesione neurologica invalidante che rende necessario il secondo intervento.
Pertanto il paziente, così, cita in giudizio l’ASL per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla condotta negligente dei sanitari.
Il giudice di prime cure rigetta la domanda ritenendo decorso ormai il termine di prescrizione per chiedere i danni: risalendo infatti la prima lesione all’intervento del 1991.
Nel formulare il ricorso per Cassazione, il paziente contesta l’omessa motivazione su un fatto decisivo e la falsa applicazione del principio riguardo la normale diligenza dell’uomo medio.
La Corte di Cassazione avrebbe errato nell’individuazione del termine di decorrenza poiché avrebbe mal valutato la documentazione medica prodotta.
La Corte di Cassazione, però dichiara inammissibile il mezzo di gravame ribadendo il principio secondo cui “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre, a norma dell’ articolo 2935 c.c. e dell’ articolo 2947 primo comma c.c. dal momento in cui la malattia viene percepita o può esserlo con l’uso dell’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo.”