Sommario: La Massima – Il caso – Il Ricorso per Cassazione – Il contrasto giurisprudenziale – Le Sezioni Unite.
La Massima
La contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale.
Il caso
E.D.H. è stato condannato dalla Corte d’Appello di Milano per i reati di cui agli artt. 477 c.p. – falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificazioni o autorizzazioni amministrative – e 482 c.p. – falsità materiale commessa dal privato – per aver realizzato o fatto realizzare una patente di guida rilasciatagli apparentemente dalla competente autorità del Marocco e sulla quale era stata apposta la sua fotografia.
La Corte d’Appello ha respinto le obiezioni difensive relative alla inoffensività del fatto, richiamando in causa l’orientamento giurisprudenziale in base al quale costituisce reato ai sensi degli artt. 477 c.p. e 482 c.p., la falsificazione non grossolana della patente rilasciata da uno stato estero, anche quando non sussistano le condizioni di validità di tale documento, fissate dagli artt. 135 e 136 D.Lgs. 285/92 (Cod. strada).
Il Ricorso per Cassazione
L’imputato a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano, deducendo come unico motivo la erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 477 e 482 c.p.
Il ricorrente eccepisce l’innocuità del documento falso, dal momento che lo stesso, essendo intestato ad un cittadino extracomunitario che non aveva provveduto alla sua validazione internazionale ovvero alla sua conversione, non sarebbe stato in grado di abilitare l’imputato alla guida in territorio nazionale, ai sensi degli artt. 135 e 136 Cod. strada.
Secondo la prospettazione difensiva, giacché la funzione documentale della patente è quella di abilitare il suo possessore a circolare alla guida di veicoli per i quali il suo conseguimento è imposto dalla legge, qualora la patente sia stata rilasciata da uno Stato estero, in assenza delle condizioni normativamente previste per la sua validità sul territorio nazionale, il documento sarebbe inidoneo a svolgere la predetta funzione.
Di talché la patente straniera falsificata costituirebbe un falso innocuo e dunque inoffensivo – il falso irrilevante ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio e che, dunque, si rivela inidoneo ad esplicare effetti sulla sua funzione documentale (cfr. Cass. 5896/2020).
Il contrasto giurisprudenziale
Il tema dei presupposti necessari alla configurabilità del delitto di falsificazione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea è stato oggetto di un contrasto giurisprudenziale che ha condotto alla formazione di due contrapposti orientamenti.
In ogni caso va preliminarmente chiarito che, per entrambe le tesi, per la soluzione della questione controversa è inconferente la tematica del falso innocuo.
Non c’è stato infatti contrasto sul fatto che la questione della rilevanza penale della falsificazione della patente straniera attiene all’accertamento della tipicità del fatto e, in particolare, dell’oggetto materiale della condotta, da intendersi come pregiudiziale rispetto alla valutazione di offensività del fatto.
In altre parole la questione della rilevanza penale della falsificazione della patente extracomunitaria attiene all’accertamento della tipicità del fatto ovvero dell’oggetto materiale della condotta perché ci si chiede se la stessa, qualora non validata in Italia, possa appartenere alle categorie documentali tassativamente previste dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 477 c.p.
Ciò premesso:
a) secondo un più risalente orientamento la falsificazione non grossolana della patente straniera assumerebbe rilevanza penale solo quando siano state effettivamente rispettate le condizioni relative alla validità in territorio nazionale, dettate dall’art. 135 Cod. strada (cfr. Cass., n. 24227/2021; n. 21915/2019; n. 21929/2018; n. 12693/2007).
Di talché, in assenza di queste, non essendo il soggetto abilitato alla guida in Italia, il documento non potrebbe costituire una autorizzazione o certificazione rilevante ai sensi dell’art. 477 c.p. né quale titolo di legittimazione alla guida dei veicoli né quale mezzo di certificazione dell’identità personale.
Pertanto, laddove il giudice di merito dovesse accertare l’insussistenza dei presupposti che autorizzano il possessore di patente straniera a guidare in Italia, la richiamata falsificazione non costituirebbe l’atto tipico punibile dal codice penale.
b) Secondo un altro orientamento, invece, il difetto delle condizioni di validità della patente estera previste dal Codice della strada, non assumerebbe rilievo ai fini della configurabilità del reato.
D’altronde tale invalidità non risulta dall’esame dello stesso documento contraffatto, ma può emergere solo da un accertamento del giudice in ordine alla sussistenza delle condizioni di reato che tuttavia si sarebbe già consumato con la contraffazione ed esibizione di un siffatto atto.
Secondo questa tesi la patente estera falsificata, anche se formalmente priva di validità in Italia, integra comunque un fatto idoneo ad ingannare la fede pubblica (cfr. Cass. n. 45255/2021; n. 57004/2018; n. 35092/2014).
La patente straniera, infatti, è un documento, apparentemente corrispondente ad un documento genuino, munito di proprio contenuto giuridico e probatorio intrinseco, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di quanto in esso certificato ed estrinseco, avendo potenziale rilievo autorizzatorio se abbinato ad altro atto.
Dunque, secondo l’orientamento in esame, non andrebbe confusa la funzione legittimante alla guida con l’identità del documento giuridico che è riconducibile alla categoria degli atti di cui all’art. 477 c.p.
Alla luce del suddetto contrasto la Cassazione, con ordinanza, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, ex art. 618 c.p.p. .
Le Sezioni Unite
La Corte di Cassazione, a Sez. Unite, con la sent. n. 12064/2023, richiama l’orientamento tradizionale secondo cui anche gli atti pubblici stranieri ricevono tutela attraverso l’incriminazione del falso documentale, purché siano idonei a produrre un qualsiasi effetto nell’ordinamento giuridico italiano.
Ai fini della configurabilità dei delitti di falso documentale in atti pubblici, pertanto, non è dirimente la nazionalità dell’Autorità che li ha adottati, ma, piuttosto, l’eventuale riconoscimento agli stessi conferito dall’ordinamento italiano.
E’ dunque alla funzione documentale dell’atto riconosciuta e incorporata nell’ordinamento interno che viene estesa la tutela penale riservata agli atti emessi dall’Autorità pubblica nazionale.
Ciò posto la fattispecie di cui all’art. 477 c.p. configura un’ipotesi di falso materiale, speciale rispetto a quella prevista dal precedente art. 476 c.p., proprio in ragione della peculiare natura degli atti che ne costituiscono l’oggetto.
Secondo l’orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità, la patente di guida rientra nella categoria delle autorizzazioni amministrative per cui è necessario che la normativa interna le riconosca una funzione documentale analoga a quella attribuita alla patente rilasciata dalle autorità italiane.
Ciò posto, secondo la Cassazione a sez. riunite, non è condivisibile il primo e più risalente orientamento, in quanto si tradurrebbe in una arbitraria riduzione del riconoscimento della patente alla legittimazione del titolare a condurre un veicolo nel territorio italiano.
L’atto, in sé considerato, ha, infatti, la funzione di documentare il conseguimento dell’abilitazione alla guida nel paese che lo ha rilasciato in accordo con la legislazione nazionale dello stesso e nel rispetto di quanto previsto in materia dall’art. 41 della Convenzione di Vienna .
Il riconoscimento internazionale della patente si fonda infatti, proprio secondo quanto previsto dall’art. 41 della suddetta Convenzione, sulla condizione che i singoli Stati ne autorizzino il rilascio e solo in seguito alla verifica delle competenze e delle capacità di colui a cui viene consegnata.
Come correttamente sottolineato dalla Cassazione, in alcuni precedenti (cfr. Cass. n. 45255/2021), non corrisponde al vero il fatto che all’intrinseco significato documentale della patente estera, l’ordinamento italiano non riconnetta la produzione di effetti giuridicamente rilevanti.
Il titolare di una patente rilasciata da uno Stato extracomunitario, che circoli in difetto delle ulteriori condizioni che lo legittimano alla guida nel territorio nazionale, infatti, non viene equiparato al conducente – sia egli cittadino italiano o straniero – che non abbia mai conseguito il titolo abilitativo.
Non a caso l’art. 135, co. 8 e 14 Cod. strada disciplinano in maniera autonoma tale fattispecie – distinguendo l’ipotesi del mancato possesso del permesso internazionale di guida o della traduzione ufficiale della patente, da quella dell’acquisizione da parte del suo titolare della residenza anagrafica in Italia da oltre un anno – prevedendo l’irrogazione di sanzioni amministrative più lievi di quelle contemplate dall’art. 116 Cod. strada per colui che conduce un veicolo senza aver mai conseguito la patente di guida.
Allo stesso tempo l’art. 136 Cod. strada consente al titolare di richiedere e ottenere la conversione della stessa nella corrispondente patente italiana, anche senza sostenere l’esame di idoneità qualora ciò sia previsto a condizione di reciprocità da accordi bilaterali con lo Stato che ha emesso il documento.
Da ciò appare evidente, pertanto, che la legge italiana riconosca alla patente extracomunitaria la funzione di documentare il suo rilascio in un paese straniero quale presupposto per la determinazione di taluni effetti giuridici all’interno dell’ordinamento.
Aderendo pertanto al secondo degli orientamenti indicati, la Cassazione respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese.