Dott.ssa Rossella Di Martino

Sintesi:

Ostentare al partner il tradimento configura il reato di maltrattamenti contro familiari previsto dall’ art. 572 c.p.

Il fatto

La Corte d’Appello condannava il ricorrente, il quale sosteneva di non essere tenuto all’obbligo di fedeltà nei confronti della compagna convivente, in quanto, con i suoi comportamenti, egli contribuiva ad arrecare danno alla stessa perpetuando un comportamento insopportabile ai danni della persona offesa la quale vedeva venir meno l’obbligo, tra gli altri, di reciproco rispetto.


La Corte di Cassazione, con sentenza 3 novembre 2022, n.ro 41568 ha affermato che in questi casi è configurabile il reato di cui all’art. 572 c.p., posto che il convivente era tenuto a rispettare l’obbligo di fedeltà e che dunque l’ostentazione di un comportamento contrario a detto obbligo può configurare violenza o ingiuria e dunque integrare il reato di maltrattamenti contro familiari.

Proprio l’art. 572 c.p., nella sua attuale formulazione, è il risultato di diversi interventi legislativi confluiti nella L. 172/2012 la quale, non solo ne ha modificato la rubrica che prima faceva riferimento ai “maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli” inserendo nel novero dei possibili soggetti passivi del reato anche i conviventi del maltrattatore.

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