1. il caso
La Corte d’assise di appello di Bologna confermava la pronuncia della Corte d’assise di
Ferrara, che aveva accertato la responsabilità penale dell’imputato in ordine al delitto di omicidio preterintenzionale, così riqualificata l’originaria ipotesi di omicidio volontario in
danno della nonna.
Il delitto, aggravato dall’aver agito in danno dell’ascendente e approfittando dello stato di
minorata difesa della vittima, si sostanziava nell’aver cagionato, con violenza, la morte
della nonna, con condotta consistita nel percuotere la vittima con calci e pugni su tutto il corpo (in particolare al torace e al capo), nel gettarla a terra e nello scaraventare reiteratamente il capo, con particolare forza ed energia, verso le parti metalliche e lo
sterzo dell’autovettura.
2. il motivo di ricorso
L’imputato ricorreva per Cassazione lamentando, fra l’altro, il vizio di violazione di legge
quanto all’elemento soggettivo del delitto, non avendo la Corte territoriale fatta corretta applicazione del principio che richiede il dolo misto a colpa, sostanzialmente fondandosi
sulla culpa in re ipsa: il ricorrente richiamava di fatto l’orientamento che omologa la
fattispecie dell’ art. 586 c. p. a quella dell’ art. 584 c.p. evidenziando come, nel caso concreto, difettasse la prova della colpa quanto all’evento non voluto.
3. la questione sottesa alla pronuncia in esame
La questione sottesa alla pronuncia in esame si inscrive nel più ampio quadro della incompatibilità con il principio costituzionale di colpevolezza di ogni forma di
responsabilità penale oggettiva ed attiene, in particolare, alla estendibilità delle
acquisizioni in punto di responsabilità per dolo misto a colpa anche al delitto di omicidio
preterintenzionale.
Quando si parla di responsabilità penale oggettiva si fa riferimento ad ipotesi in cui la
penale responsabilità del soggetto si fonda esclusivamente su di un legame oggettivo tra
il fatto e l’autore. In altri termini, si tratta di ipotesi in cui un elemento del fatto, ovvero
l’intero fatto di reato, viene addebitato all’agente senza la necessità di accertare la
presenza del dolo o, quanto meno, della colpa, fondandosi la responsabilità
esclusivamente sulla oggettiva esistenza di questo o quell’elemento, ovvero, ancora, sulla
sua mera ed oggettiva causazione (nesso di causalità).
Forme di responsabilità oggettiva, presenti nel codice penale del 1930, pienamente
compatibili con lo spirito autoritario del fascismo ed espressive della finalità
generalpreventiva che anima la logica del “versari in re illicita”, sono da ritenersi
pacificamente incompatibili con l’assetto delineato dalla Costituzione del 1948 e, in
particolare, col principio costituzionale di colpevolezza.
Tale acquisizione, ormai consolidata, ha fatto definitivamente breccia nel nostro
ordinamento e, soprattutto, nel modo di pensare degli operatori del diritto, a partire da due
storiche pronunce della Corte costituzionale. Il giudice delle leggi, con le sentenze nn. 364
e 1085 del 1988, nell’affermare il fondamento costituzionale del principio di colpevolezza
ha rilevato a) che l’art. 27, co. 1 Cost., nello stabilire che la responsabilità penale è
personale, non solo vieta forme di responsabilità penale per fatto altrui, ma vieta altresì
ogni ipotesi di responsabilità penale che prescinda da un collegamento soggettivo tra
l’agente ed il fatto e, dunque, la responsabilità oggettiva; b) che il comma terzo dell’art. 27
Cost., nel sancire il principio della funzione rieducativa della pena, implicitamente richiede
tale collegamento soggettivo, quanto meno nelle forme della colpa, atteso che non avrebbe senso la “rieducazione” di chi, non essendo almeno in “colpa” rispetto al fatto, non ha certo “bisogno” di essere rieducato: con la conseguenza che la responsabilità oggettiva
si pone in contrasto anche con la funzione rieducativa della pena, che mai potrebbe esplicarsi qualora la responsabilità penale si addossasse al soggetto per la mera ed
oggettiva realizzazione del fatto di reato.
Concludeva, pertanto, la Corte costituzionale, che il principio costituzionale di
colpevolezza esige che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a delineare il
disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all’agente nelle forme, quanto
meno, della colpa.
All’indomani di queste pronunce si pose il problema della sorte di tutte quelle ipotesi che,
nell’impianto codicistico, nascevano come forme di responsabilità oggettiva.
A titolo meramente esemplificativo, si possono citare le vistosissime ipotesi previste dagli artt. 83, 586, 116 e 117 c.p., tutte accomunate dalla struttura della divergenza tra voluto e
realizzato: il soggetto vuole un reato, ma ne realizza un altro, in sostituzione (divergenza
monolesiva) o in aggiunta (divergenza plurilesiva) a quello voluto.
Posto, dunque, che prima di sollevare questione di incostituzionalità di una norma il
giudice è chiamato a sondare la possibilità di una interpretazione costituzionalmente
orientata della stessa, in dottrine e in giurisprudenza si aprì la discussione circa il
correttivo da apportare a tali fattispecie per renderle compatibili col principio costituzionale
di colpevolezza.
Da questo punto di vista, l’orientamento consolidatosi nel corso degli anni è quello
secondo il quale il correttivo sarebbe rappresentato dalla colpa per l’evento (o elemento)
non voluto, salvo differenziarsi al suo interno sull’ubi consistam della colpa.
Secondo un primo indirizzo, infatti, non potrebbe esigersi, in relazione all’evento (o
elemento) non voluto, di colpa in senso tecnico ex art. 43 c.p., dal momento che essa non
può essere concepita nell’ambito di attività illecite; e ciò in quanto a) la colpa si fonda sulla
violazione di regole cautelari, che non possono immaginarsi in contesti penalmente illeciti,
atteso che se si ammettessero si giungerebbe al paradosso per cui l’ordinamento
giuridico, da un lato, vieta una determinata attività minacciando la sanzione penale e,
dall’altro, imporrebbe ai soggetti che scelgono di violare la legge penale di farlo
osservando delle cautele per evitare eventi ulteriori e più gravi: le regole cautelari
sarebbero ipotizzabili solo in relazione ad attività lecite ma rischiose, individuando,
appunto, l’area del c.d. rischio lecito e b) ove si ammettesse l’esistenza di regole cautelari
in contesti penalmente illeciti, si arriverebbe all’ulteriore conclusione paradossale per cui la
loro individuazione dovrebbe passare per il confronto con il modello criminale di volta in
volta in rilievo, secondo l’approccio proprio dell’homo eiusdem condicionis ed professionis.
Ne deriverebbe, pertanto, che il correttivo a queste fattispecie sarebbe da individuarsi
nell’accertamento della prevedibilità ed evitabilità dell’evento non voluto, alla luce di tutte
le circostanze del caso concreto (c.d. tesi della colpa in concreto).
Ad avviso di un secondo indirizzo, invece, di cui costituisce riferimento imprescindibile la
pronuncia delle Sezioni Unite “Ronci” del 2009, è senz’altro possibile parlare di colpa in
senso tecnico anche nel contesto proprio dell’attività penalmente illecita: si osserva a) che
sarebbe senz’altro possibile configurare regole cautelari finalizzate a prevenire eventi
ulteriori anche in contesti illeciti, dal momento che chi pone in essere una condotta vietata
dalla legge penale non potrebbe ritenersi esonerato dall’osservanza di regole cautelari
volte a prevenire la realizzazione di eventi ulteriori sanzionati penalmente e b) che nel
nostro ordinamento sono già previste ipotesi caratterizzate da forme di responsabilità
colposa che si innestano su condotte illecite di base di per sé costituenti reato: l’esempio
più immediato sarebbe dato dal criterio di imputazione soggettiva delle circostanze
aggravanti, le quali, a seguito dell’intervento normativo del 1990, sono imputabili quanto
meno a titolo di colpa. Ne conseguirebbe, pertanto, che il correttivo a queste fattispecie
nate come forme di responsabilità oggettiva sarebbe da rinvenirsi nella possibilità di
muovere un vero e proprio rimprovero di colpa per l’evento (o elemento) non voluto.
Guardando, in particolare, al delitto di omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), la
questione prospettata all’esame della Corte di Cassazione in commento atteneva alla
possibilità di estendere anche a tale reato i principi delineati in punto di coefficiente
soggettivo per l’evento non voluto (nel caso, l’evento morte) dalle citate Sezioni Unite
“Ronci” del 2009, con conseguente applicazione al delitto de quo del criterio di
imputazione soggettiva del dolo misto a colpa (dolo di lesioni o percosse e colpa per
l’evento morte non voluto).
4. la posizione espressa con la pronuncia in commento
La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, in primo luogo prende posizione a
favore di quello che, al netto di tutta l’elaborazione sinteticamente rappresentata in ordine
al correttivo per le fattispecie evocative della responsabilità oggettiva, può definirsi come
una visione abbastanza blindata presso i giudici di Piazza Cavour: “l’elemento soggettivo
del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva
né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la
disposizione di cui all’art. 43 c.p. assorbe la prevedibilità dell’evento più grave
nell’intenzione di risultato”. In altri termini, la valutazione relativa alla prevedibilità
dell’evento da cui dipende l’esistenza del delitto in esame, l’evento morte non voluto,
sarebbe insita nella stessa legge, essendo assolutamente probabile che da un’azione
violenta contro una persona possa derivarne la morte: l’omicidio preterintenzionale, cioè,
si caratterizzerebbe per la prevedibilità ex lege dell’evento morte rispetto alle lesioni/percosse.Sulla base di questo presupposto, la Corte di Cassazione esclude la possibilità di
estendere all’omicidio preterintenzionale gli esiti della rilettura costituzionalmente orientata
dell’art. 586 c.p. operata dalle Sezioni Unite “Ronci” del 2009.
Sul punto, la Cassazione osserva come il delitto di cui all’art. 586 c.p. si differenzi da
quello di cui all’art. 584 c.p. nella misura in cui in quest’ultimo l’evento ulteriore e non
voluto (la morte) inerisce allo stesso genere di interessi giuridici (incolumità della persona)
oggetto dell’azione aggressiva, mentre nella prima ipotesi l’evento è conseguenza di un
delitto doloso diverso dalle lesioni o percosse e, dunque, del tutto eterogeneo. Infatti, la
Corte ha modo di osservare come non sia un caso che nell’ambito dei delitti dolosi il
legislatore abbia selezionato le condotte di percosse e lesioni, isolandole dagli altri reati
confluiti nell’art. 586 c.p., e che anche l’argomento letterale impedirebbe un accostamento
analogico, dal momento che solo l’art. 586 c.p., e non anche l’art. 584 c.p., richiama
espressamente l’art. 83 c.p., implicando in tal modo un riferimento all’elemento soggettivo
della colpa.
Ne deriva che una lettura omologante delle due fattispecie si porrebbe in contrasto, non
solo, con lo spirito della legge, ma anche con la diversità strutturale delle stesse,
chiaramente confermata dall’art. 43 c.p., il quale contempla anche la preterintenzione, che si fonda proprio sulla derivazione dell’evento più grave dalla condotta violenta dell’agente,
in forza di una valutazione legislativa circa la probabilità del suo verificarsi.
In altri termini, dal momento che la previsione dell’evento morte è insita, ex lege, nella
norma incriminatrice, chi percuote o lede una persona non ignora, perché ciò è espresso
dalla disposizione incriminatrice, che da questa condotta possa derivare il più grave
evento della morte, con la conseguenza che, allorquando esso si verifichi, il soggetto ne
risponderà a titolo di preterintenzione come fatto suo proprio e colpevole, non potendo
addursi a giustificazione l’imprevedibilità dell’evento in quanto equivarrebbe a scusarsi
invocando l’ignoranza del precetto penale.
5. osservazioni critiche
Premesso che la posizione espressa dalla pronuncia in commento si pone in linea con un
orientamento che, in punto di imputazione soggettiva dell’evento morte non voluto nel
delitto di omicidio preterintenzionale, può ritenersi fortemente radicato nella giurisprudenza
di legittimità, la quale, a differenza di quanto ha mostrato di ritenere con riferimento alle
altre fattispecie evocative della responsabilità oggettiva, pare assumere un atteggiamento
di grande rigore rispetto all’art. 584 c.p., è possibile operare qualche riflessione critica.
La prima critica che potrebbe muoversi a questa impostazione è quella secondo cui essa,
attraverso la formula dell’ “assorbimento della prevedibilità nell’intenzione di risultato” pare
riproporre la pur superata tesi della prevedibilità in astratto dell’evento non voluto.
Questa affermazione, infatti, poggiando sull’evidenza secondo cui tra la condotta di lesioni
o percosse e l’evento non voluto vi sia un legame di prevedibilità astrattamente fissato dal
legislatore penale in quanto coerente con la logica dell’id quod plerumque accidit, dal
momento che da quelle condotte violente è prevedibile che derivi un esito mortale, e
prescindendo, dunque, da un giudizio di prevedibilità in concreto dell’evento morte, finisce
per ascrivere comunque oggettivamente, sulla base del solo nesso di causalità materiale,
l’evento più grave non voluto, sollevando forti dubbi di compatibilità con il principio
costituzionale di colpevolezza.
Ancora, si potrebbe osservare come, se l’evento morte non voluto è il vero elemento
caratterizzante la fattispecie in discorso, sul quale si concentra il disvalore espresso
dall’aspra sanzione penale prevista, coerentemente con la giurisprudenza costituzionale, secondo cui il principio di colpevolezza richiede che tutti gli elementi che concorrono a
delineare il disvalore della fattispecie siano sorretti da un coefficiente soggettivo, nei
termini, quanto meno, della colpa, anche per l’omicidio preterintenzionale sarebbe
necessario richiedere almeno la prevedibilità in concreto dell’esito mortale.
Anche perché, a ben vedere, pur volendo ammettere un legame di prevedibilità in astratto
tra la condotta di lesioni e l’evento morte, lo stesso difficilmente può dirsi per la condotta di
percosse: il delitto di percosse, infatti, viene interpretato dalla giurisprudenza in termini
estremamente ampi, ricomprendendovi non solo il colpire o il battere, ma qualunque
manomissione violenta dell’altrui persona, con la conseguenza che le percosse, in realtà,
non sono naturalisticamente idonee a mettere in pericolo la vita del soggetto aggredito e,
del resto, non si vede come possano ritenersi più prossime all’evento morte rispetto a
condotte, come l’abbandono di minori ex art. 591, co. 3 c.p. o di omissione di soccorso ex
art. 593, co. 3 c.p., per le quali, invece, la stessa giurisprudenza di legittimità richiede
l’accertamento della colpa in concreto per l’evento letale non voluto. Potrebbe, pertanto,
affermarsi come la presunzione assoluta su cui si fonda l’orientamento in parola pare
stridere anche con il principio di ragionevolezza, nella misura in cui risulta possibile
formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a fondamento
della stessa.
Ancora, si tratta di un orientamento che pare porsi in contraddizione anche con
l’evoluzione legislativa: ed invero, se con la modifica dell’art. 59, co. 2 c.p. il legislatore
penale ha imposto l’imputazione colpevole delle circostanze aggravanti, se ne dovrebbe
ricavare che l’innovazione debba riguardare a maggior ragione i delitti preterintenzionali in
senso stretto, nei quali la causazione dell’evento ulteriore non voluto giustifica un
autonomo titolo di reato. Sarebbe paradossale, infatti, che per determinare un effetto
meno rilevante, l’imputazione delle aggravanti, l’ordinamento richieda un elemento in più
(la prevedibilità dell’evento) rispetto al mero nesso di causalità materiale, mentre per la
produzione di un effetto più significativo, ossia il giudizio di penale responsabilità per un
autonomo titolo di reato, si accontenti della mera causazione dell’evento.
6. conclusioni
In conclusione, in una prospettiva de iure condendo, sarebbe forse auspicabile un
intervento del legislatore penale volto a conformare l’art. 584 c.p. agli insegnamenti della giurisprudenza costituzionale attraverso il riferimento esplicito all’imputazione colposa
dell’evento morte non voluto o, quanto meno, alla sua concreta prevedibilità.