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Omicid1o Preterintenzionale e Colpevolezza – Nota a Cass. 4564/2024

Avv. Salvatore Avilio

Avv. Salvatore Avilio

Omicidio Preterintenzionale e Colpevolezza – Nota a Cass. 4564-2024 blog calamandrei

1. il caso

La Corte d’assise di appello di Bologna confermava la pronuncia della Corte d’assise di Ferrara, che aveva accertato la responsabilità penale dell’imputato in ordine al delitto di omicidio preterintenzionale, così riqualificata l’originaria ipotesi di omicidio volontario in danno della nonna.

Il delitto, aggravato dall’aver agito in danno dell’ascendente e approfittando dello stato di minorata difesa della vittima, si sostanziava nell’aver cagionato, con violenza, la morte della nonna, con condotta consistita nel percuotere la vittima con calci e pugni su tutto il corpo (in particolare al torace e al capo), nel gettarla a terra e nello scaraventare reiteratamente il capo, con particolare forza ed energia, verso le parti metalliche e lo sterzo dell’autovettura.

2. il motivo di ricorso

L’imputato ricorreva per Cassazione lamentando, fra l’altro, il vizio di violazione di legge quanto all’elemento soggettivo del delitto, non avendo la Corte territoriale fatta corretta applicazione del principio che richiede il dolo misto a colpa, sostanzialmente fondandosi sulla culpa in re ipsa: il ricorrente richiamava di fatto l’orientamento che omologa la fattispecie dell’ art. 586 c. p. a quella dell’ art. 584 c.p. evidenziando come, nel caso concreto, difettasse la prova della colpa quanto all’evento non voluto.

3. la questione sottesa alla pronuncia in esame

La questione sottesa alla pronuncia in esame si inscrive nel più ampio quadro della incompatibilità con il principio costituzionale di colpevolezza di ogni forma di responsabilità penale oggettiva ed attiene, in particolare, alla estendibilità delle acquisizioni in punto di responsabilità per dolo misto a colpa anche al delitto di omicidio preterintenzionale.

Quando si parla di responsabilità penale oggettiva si fa riferimento ad ipotesi in cui la penale responsabilità del soggetto si fonda esclusivamente su di un legame oggettivo tra il fatto e l’autore. In altri termini, si tratta di ipotesi in cui un elemento del fatto, ovvero l’intero fatto di reato, viene addebitato all’agente senza la necessità di accertare la presenza del dolo o, quanto meno, della colpa, fondandosi la responsabilità esclusivamente sulla oggettiva esistenza di questo o quell’elemento, ovvero, ancora, sulla sua mera ed oggettiva causazione (nesso di causalità).

Forme di responsabilità oggettiva, presenti nel codice penale del 1930, pienamente compatibili con lo spirito autoritario del fascismo ed espressive della finalità generalpreventiva che anima la logica del “versari in re illicita”, sono da ritenersi pacificamente incompatibili con l’assetto delineato dalla Costituzione del 1948 e, in particolare, col principio costituzionale di colpevolezza.

Tale acquisizione, ormai consolidata, ha fatto definitivamente breccia nel nostro ordinamento e, soprattutto, nel modo di pensare degli operatori del diritto, a partire da due storiche pronunce della Corte costituzionale. Il giudice delle leggi, con le sentenze nn. 364 e 1085 del 1988, nell’affermare il fondamento costituzionale del principio di colpevolezza ha rilevato a) che l’art. 27, co. 1 Cost., nello stabilire che la responsabilità penale è personale, non solo vieta forme di responsabilità penale per fatto altrui, ma vieta altresì ogni ipotesi di responsabilità penale che prescinda da un collegamento soggettivo tra l’agente ed il fatto e, dunque, la responsabilità oggettiva; b) che il comma terzo dell’art. 27 Cost., nel sancire il principio della funzione rieducativa della pena, implicitamente richiede tale collegamento soggettivo, quanto meno nelle forme della colpa, atteso che non avrebbe senso la “rieducazione” di chi, non essendo almeno in “colpa” rispetto al fatto, non ha certo “bisogno” di essere rieducato: con la conseguenza che la responsabilità oggettiva si pone in contrasto anche con la funzione rieducativa della pena, che mai potrebbe esplicarsi qualora la responsabilità penale si addossasse al soggetto per la mera ed oggettiva realizzazione del fatto di reato.

Concludeva, pertanto, la Corte costituzionale, che il principio costituzionale di colpevolezza esige che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a delineare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all’agente nelle forme, quanto meno, della colpa.

All’indomani di queste pronunce si pose il problema della sorte di tutte quelle ipotesi che, nell’impianto codicistico, nascevano come forme di responsabilità oggettiva.

A titolo meramente esemplificativo, si possono citare le vistosissime ipotesi previste dagli artt. 83, 586, 116 e 117 c.p., tutte accomunate dalla struttura della divergenza tra voluto e realizzato: il soggetto vuole un reato, ma ne realizza un altro, in sostituzione (divergenza monolesiva) o in aggiunta (divergenza plurilesiva) a quello voluto.

Posto, dunque, che prima di sollevare questione di incostituzionalità di una norma il giudice è chiamato a sondare la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della stessa, in dottrine e in giurisprudenza si aprì la discussione circa il correttivo da apportare a tali fattispecie per renderle compatibili col principio costituzionale di colpevolezza. Da questo punto di vista, l’orientamento consolidatosi nel corso degli anni è quello secondo il quale il correttivo sarebbe rappresentato dalla colpa per l’evento (o elemento) non voluto, salvo differenziarsi al suo interno sull’ubi consistam della colpa.

Secondo un primo indirizzo, infatti, non potrebbe esigersi, in relazione all’evento (o elemento) non voluto, di colpa in senso tecnico ex art. 43 c.p., dal momento che essa non può essere concepita nell’ambito di attività illecite; e ciò in quanto a) la colpa si fonda sulla violazione di regole cautelari, che non possono immaginarsi in contesti penalmente illeciti, atteso che se si ammettessero si giungerebbe al paradosso per cui l’ordinamento giuridico, da un lato, vieta una determinata attività minacciando la sanzione penale e, dall’altro, imporrebbe ai soggetti che scelgono di violare la legge penale di farlo osservando delle cautele per evitare eventi ulteriori e più gravi: le regole cautelari sarebbero ipotizzabili solo in relazione ad attività lecite ma rischiose, individuando, appunto, l’area del c.d. rischio lecito e b) ove si ammettesse l’esistenza di regole cautelari in contesti penalmente illeciti, si arriverebbe all’ulteriore conclusione paradossale per cui la loro individuazione dovrebbe passare per il confronto con il modello criminale di volta in volta in rilievo, secondo l’approccio proprio dell’homo eiusdem condicionis ed professionis.

Ne deriverebbe, pertanto, che il correttivo a queste fattispecie sarebbe da individuarsi nell’accertamento della prevedibilità ed evitabilità dell’evento non voluto, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (c.d. tesi della colpa in concreto).

Ad avviso di un secondo indirizzo, invece, di cui costituisce riferimento imprescindibile la pronuncia delle Sezioni Unite “Ronci” del 2009, è senz’altro possibile parlare di colpa in senso tecnico anche nel contesto proprio dell’attività penalmente illecita: si osserva a) che sarebbe senz’altro possibile configurare regole cautelari finalizzate a prevenire eventi ulteriori anche in contesti illeciti, dal momento che chi pone in essere una condotta vietata dalla legge penale non potrebbe ritenersi esonerato dall’osservanza di regole cautelari volte a prevenire la realizzazione di eventi ulteriori sanzionati penalmente e b) che nel nostro ordinamento sono già previste ipotesi caratterizzate da forme di responsabilità colposa che si innestano su condotte illecite di base di per sé costituenti reato: l’esempio più immediato sarebbe dato dal criterio di imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti, le quali, a seguito dell’intervento normativo del 1990, sono imputabili quanto meno a titolo di colpa. Ne conseguirebbe, pertanto, che il correttivo a queste fattispecie nate come forme di responsabilità oggettiva sarebbe da rinvenirsi nella possibilità di muovere un vero e proprio rimprovero di colpa per l’evento (o elemento) non voluto.

Guardando, in particolare, al delitto di omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), la questione prospettata all’esame della Corte di Cassazione in commento atteneva alla possibilità di estendere anche a tale reato i principi delineati in punto di coefficiente soggettivo per l’evento non voluto (nel caso, l’evento morte) dalle citate Sezioni Unite “Ronci” del 2009, con conseguente applicazione al delitto de quo del criterio di imputazione soggettiva del dolo misto a colpa (dolo di lesioni o percosse e colpa per l’evento morte non voluto).

4. la posizione espressa con la pronuncia in commento

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, in primo luogo prende posizione a favore di quello che, al netto di tutta l’elaborazione sinteticamente rappresentata in ordine al correttivo per le fattispecie evocative della responsabilità oggettiva, può definirsi come una visione abbastanza blindata presso i giudici di Piazza Cavour: “l’elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all’art. 43 c.p. assorbe la prevedibilità dell’evento più grave nell’intenzione di risultato”. In altri termini, la valutazione relativa alla prevedibilità dell’evento da cui dipende l’esistenza del delitto in esame, l’evento morte non voluto, sarebbe insita nella stessa legge, essendo assolutamente probabile che da un’azione violenta contro una persona possa derivarne la morte: l’omicidio preterintenzionale, cioè, si caratterizzerebbe per la prevedibilità ex lege dell’evento morte rispetto alle lesioni/percosse.

Sulla base di questo presupposto, la Corte di Cassazione esclude la possibilità di estendere all’omicidio preterintenzionale gli esiti della rilettura costituzionalmente orientata dell’art. 586 c.p. operata dalle Sezioni Unite “Ronci” del 2009.

Sul punto, la Cassazione osserva come il delitto di cui all’art. 586 c.p. si differenzi da quello di cui all’art. 584 c.p. nella misura in cui in quest’ultimo l’evento ulteriore e non voluto (la morte) inerisce allo stesso genere di interessi giuridici (incolumità della persona) oggetto dell’azione aggressiva, mentre nella prima ipotesi l’evento è conseguenza di un delitto doloso diverso dalle lesioni o percosse e, dunque, del tutto eterogeneo. Infatti, la Corte ha modo di osservare come non sia un caso che nell’ambito dei delitti dolosi il legislatore abbia selezionato le condotte di percosse e lesioni, isolandole dagli altri reati confluiti nell’art. 586 c.p., e che anche l’argomento letterale impedirebbe un accostamento analogico, dal momento che solo l’art. 586 c.p., e non anche l’art. 584 c.p., richiama espressamente l’art. 83 c.p., implicando in tal modo un riferimento all’elemento soggettivo della colpa.

Ne deriva che una lettura omologante delle due fattispecie si porrebbe in contrasto, non solo, con lo spirito della legge, ma anche con la diversità strutturale delle stesse, chiaramente confermata dall’art. 43 c.p., il quale contempla anche la preterintenzione, che si fonda proprio sulla derivazione dell’evento più grave dalla condotta violenta dell’agente, in forza di una valutazione legislativa circa la probabilità del suo verificarsi.

In altri termini, dal momento che la previsione dell’evento morte è insita, ex lege, nella norma incriminatrice, chi percuote o lede una persona non ignora, perché ciò è espresso dalla disposizione incriminatrice, che da questa condotta possa derivare il più grave evento della morte, con la conseguenza che, allorquando esso si verifichi, il soggetto ne risponderà a titolo di preterintenzione come fatto suo proprio e colpevole, non potendo addursi a giustificazione l’imprevedibilità dell’evento in quanto equivarrebbe a scusarsi invocando l’ignoranza del precetto penale.

5. osservazioni critiche

Premesso che la posizione espressa dalla pronuncia in commento si pone in linea con un orientamento che, in punto di imputazione soggettiva dell’evento morte non voluto nel delitto di omicidio preterintenzionale, può ritenersi fortemente radicato nella giurisprudenza di legittimità, la quale, a differenza di quanto ha mostrato di ritenere con riferimento alle altre fattispecie evocative della responsabilità oggettiva, pare assumere un atteggiamento di grande rigore rispetto all’art. 584 c.p., è possibile operare qualche riflessione critica.

La prima critica che potrebbe muoversi a questa impostazione è quella secondo cui essa, attraverso la formula dell’ “assorbimento della prevedibilità nell’intenzione di risultato” pare riproporre la pur superata tesi della prevedibilità in astratto dell’evento non voluto. Questa affermazione, infatti, poggiando sull’evidenza secondo cui tra la condotta di lesioni o percosse e l’evento non voluto vi sia un legame di prevedibilità astrattamente fissato dal legislatore penale in quanto coerente con la logica dell’id quod plerumque accidit, dal momento che da quelle condotte violente è prevedibile che derivi un esito mortale, e prescindendo, dunque, da un giudizio di prevedibilità in concreto dell’evento morte, finisce per ascrivere comunque oggettivamente, sulla base del solo nesso di causalità materiale, l’evento più grave non voluto, sollevando forti dubbi di compatibilità con il principio costituzionale di colpevolezza.

Ancora, si potrebbe osservare come, se l’evento morte non voluto è il vero elemento caratterizzante la fattispecie in discorso, sul quale si concentra il disvalore espresso dall’aspra sanzione penale prevista, coerentemente con la giurisprudenza costituzionale, secondo cui il principio di colpevolezza richiede che tutti gli elementi che concorrono a delineare il disvalore della fattispecie siano sorretti da un coefficiente soggettivo, nei termini, quanto meno, della colpa, anche per l’omicidio preterintenzionale sarebbe necessario richiedere almeno la prevedibilità in concreto dell’esito mortale.

Anche perché, a ben vedere, pur volendo ammettere un legame di prevedibilità in astratto tra la condotta di lesioni e l’evento morte, lo stesso difficilmente può dirsi per la condotta di percosse: il delitto di percosse, infatti, viene interpretato dalla giurisprudenza in termini estremamente ampi, ricomprendendovi non solo il colpire o il battere, ma qualunque manomissione violenta dell’altrui persona, con la conseguenza che le percosse, in realtà, non sono naturalisticamente idonee a mettere in pericolo la vita del soggetto aggredito e, del resto, non si vede come possano ritenersi più prossime all’evento morte rispetto a condotte, come l’abbandono di minori ex art. 591, co. 3 c.p. o di omissione di soccorso ex art. 593, co. 3 c.p., per le quali, invece, la stessa giurisprudenza di legittimità richiede l’accertamento della colpa in concreto per l’evento letale non voluto. Potrebbe, pertanto, affermarsi come la presunzione assoluta su cui si fonda l’orientamento in parola pare stridere anche con il principio di ragionevolezza, nella misura in cui risulta possibile formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a fondamento della stessa.

Ancora, si tratta di un orientamento che pare porsi in contraddizione anche con l’evoluzione legislativa: ed invero, se con la modifica dell’art. 59, co. 2 c.p. il legislatore penale ha imposto l’imputazione colpevole delle circostanze aggravanti, se ne dovrebbe ricavare che l’innovazione debba riguardare a maggior ragione i delitti preterintenzionali in senso stretto, nei quali la causazione dell’evento ulteriore non voluto giustifica un autonomo titolo di reato. Sarebbe paradossale, infatti, che per determinare un effetto meno rilevante, l’imputazione delle aggravanti, l’ordinamento richieda un elemento in più (la prevedibilità dell’evento) rispetto al mero nesso di causalità materiale, mentre per la produzione di un effetto più significativo, ossia il giudizio di penale responsabilità per un autonomo titolo di reato, si accontenti della mera causazione dell’evento.

6. conclusioni

In conclusione, in una prospettiva de iure condendo, sarebbe forse auspicabile un intervento del legislatore penale volto a conformare l’art. 584 c.p. agli insegnamenti della giurisprudenza costituzionale attraverso il riferimento esplicito all’imputazione colposa dell’evento morte non voluto o, quanto meno, alla sua concreta prevedibilità.

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