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Mutamenti Giurisprudenziali Sfavorevoli – Nota a Corte Cass. 28594/2024

Avv. Salvatore Avilio

Avv. Salvatore Avilio

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PREMESSA:

La questione sottesa alla pronuncia in commento, da tempo dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza, era la seguente: se sia punibile il fatto realizzato a cavallo tra due sentenze delle Sezioni Unite e, in particolare, dopo una prima pronuncia che lo qualifica come lecito, ma prima di una seconda pronuncia che, invece, qualifica quello stesso fatto come penalmente illecito.

In altri termini, la pronuncia in commento ha affrontato il problema della possibilità di applicare un mutamento giurisprudenziale sfavorevole a fatti commessi prima che quell’orientamento si consolidasse.

IL CASO:

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza con cui l’imputato, sovrintendente della Polizia di Stato, veniva condannato, fra l’altro, per il delitto di cui all’art. 615 ter c.p. per avere operato un’abusiva interrogazione alla banca dati SDI nel novembre del 2016 (tempus commissi delicti).

Nel dettaglio, al tempo del commesso reato, nel 2016, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, ed inaugurato dalla pronuncia a Sezioni Unite “Casani” del 2012, la condotta contestata all’imputato non era da considerarsi penalmente rilevante, divenendo tale solo conseguentemente alla svolta giurisprudenziale impressa nel 2017 dalle Sezioni Unite “Savarese”.

Pertanto, la Corte di Cassazione fu chiamata a valutare se la pronuncia di condanna oggetto di impugnazione fosse da considerarsi illegittima per avere applicato retroattivamente un mutamento giurisprudenziale sfavorevole che non poteva essere conosciuto dall’imputato al momento del fatto, con la connessa lesione per la sua libertà di autodeterminazione.

LE DUE PRONUNCE DELLE SEZIONI UNITE A CONFRONTO:

Con le Sezioni Unite “Casani” del 2012 si era stabilito che il delitto di cui all’art. 615 ter c.p. sarebbe stato integrato sia da chi non era legittimato ad accedere perché privo delle credenziali di accesso, sia da chi era legittimato ad accedere, ma accedeva violando la disciplina delle regole di accesso, con la conseguenza che non avrebbe commesso il reato chi, essendo legittimato ad accedere, entrava senza violare la disciplina, ma per finalità meramente private.

Con la successiva pronuncia a Sezioni Unite (“Savarese”), la Corte di Cassazione nel 2017 mutava orientamento, ritenendo che integrasse il delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo legittimato e senza violare la disciplina, accedeva per ragioni non di ufficio, ma meramente private, rendendo, perciò sussumibile nella fattispecie incriminatrice il fatto del ricorrente, relativo proprio ad un accesso per finalità private.

LA SOLUZIONE ADOTTATA DALLA SUPREMA CORTE CON LA PRONUNCIA IN COMMENTO:

I giudici di legittimità, innanzitutto, riconoscevano che il fatto contestato all’imputato, al momento in cui fu commesso, non costituiva reato in ragione della regola fissata dalle Sezioni Unite “Casani” del 2012 ed evidenziavano come tale orientamento, fino alla successiva pronuncia del 2017, non fosse oggetto di contrasto in giurisprudenza ma che, al contrario, avesse assunto un notevole grado di stabilità, integrando, la pronuncia delle Sezioni Unite “Savarese”, una vera e propria “correzione di rotta con effetto in malam partem rispetto alle letture precedenti della norma incriminatrice”.

Ciò posto, la Corte di Cassazione sottolineava come, con l’inserimento del comma 1 bis nell’art. 618 c.p.p., il quale stabilisce che la Sezione semplice della Corte di Cassazione, qualora ritenga di non condividere il principio di diritto formulato in una pronuncia a Sezioni Unite, debba rimettere a queste ultime la decisione del ricorso, il nostro ordinamento si sia aperto al vincolo del precedente, sia pure in senso relativo, in quanto limitato all’interno della sola Corte di Cassazione e non operante nei confronti dei giudici di merito.

Per questa ragione, la Suprema Corte giungeva a ritenere che oggi siano maturi i tempi per riconoscere “maggior rilievo al tema del mutamento giurisprudenziale”, con la conseguenza che “in presenza di pronunce delle Sezioni Unite sempre più rilevanti per effetto del “vincolo” da esse derivante, emerge chiara sullo sfondo la questione di cosa accada ogni qual volta le sentenze delle Sezioni Unite attuino una “svolta” giurisprudenziale in senso peggiorativo per l’imputato”.

Posti questi principi, la Suprema Corte, scartata la possibilità di assimilare il mutamento giurisprudenziale sfavorevole e imprevedibile al mutamento normativo sfavorevole, escludendo pertanto che la base giuridica per affrontare la questione fosse da ravvisarsi nell’art. 2 c.p. e nel principio di irretroattività della norma penale in malam partem, riconoscendo di fatto al “diritto vivente” la tradizionale valenza meramente “dichiarativa” della reale portata della norma di legge, giungeva ad affermare come il tema “passi e si intersechi con quello della colpevolezza e, sotto il profilo soggettivo, della calcolabilità delle conseguenze giuridiche e della prevedibilità delle decisioni”.

Da questa prospettiva, dunque, continuava la Corte, nell’ottica della garanzia ex art. 7 CEDU, ciò che deve essere verificato è se l’individuo potesse concretamente prevedere l’estensione interpretativa della norma incriminatrice, sulla base delle indicazioni della giurisprudenza, al momento della realizzazione del fatto.

I giudici di legittimità, pertanto, hanno stabilito il seguente principio: a fronte di un mutamento giurisprudenziale sfavorevole impresso da una pronuncia a Sezioni Unite e del tutto imprevedibile per l’agente al momento della condotta, il quale aveva fatto affidamento, autodeterminandosi di conseguenza, su di un consolidato indirizzo interpretativo retto da una precedente pronuncia a Sezioni Unite e fino a quel momento mai messo in discussione, troverà applicazione il principio di cui all’ art. 5 c.p. così come interpretato dalla Corte Costituzionale versando l’imputato in errore scusabile sulla legge penale e, per tale via, insuscettibile di un rimprovero in termini di colpevolezza.

Posto tale principio, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, quanto al caso di specie, concludeva che “l’imputato, al momento in cui i fatti furono commessi, poteva fare affidamento su una regola stabilizzata che escludeva la rilevanza penale della propria condotta e non vi erano concreti, specifici, “segnali” che inducessero a prevedere che, dopo cinque anni dalla sentenza “Casani”, le Sezioni Unite della Corte avrebbero in seguito attribuito a quella condotta rilievo penale, rivedendo in senso “peggiorativo” il precedente orientamento” e, per tale ragione, annullava la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente al delitto di cui all’art. 615 ter c.p., perché il fatto non costituisce reato, in quanto “l’imputato poteva ragionevolmente confidare di porre in essere un fatto lecito in ragione di una norma “vivente”, che operava in concreto e che impedisce di formulare un giudizio di colpevolezza – rimproverabilità soggettiva”.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE:

La pronuncia in commento pare assumere una valenza e una portata storica nel panorama giuridico del nostro ordinamento, dal momento che, prima di questo arresto, la giurisprudenza di legittimità non aveva mai preso una posizione così netta sul tema della rilevanza dei mutamenti giurisprudenziali sfavorevoli.

Sul piano dell’inquadramento interpretativo, infatti, la Corte di Cassazione sembra offrire una soluzione capace di ricondurre ad unità due istanze che fino a poco tempo fa sembravano inconciliabili: da un lato, l’istanza di matrice convenzionale, volta a garantire il principio di prevedibilità delle conseguenze giuridiche delle condotte individuali anche nei confronti del c.d. “diritto vivente” e, dall’altro, l’istanza di matrice nazionale che colloca il nostro ordinamento nel contesto dei sistemi di “civil law”, disancorati dalla vincolatività del precedente giurisprudenziale. E tale ricomposizione avviene senza mettere in discussione i principi cardine del nostro ordinamento giuridico, fondati sulla natura meramente dichiarativa delle pronunce giurisprudenziali e, quindi, sulla non assimilabilità del mutamento interpretativo al mutamento normativo, bensì attraverso il principio costituzionale di colpevolezza, che annovera tra i suoi corollari, appunto, la conoscibilità della rilevanza penale delle proprie condotte (art. 5 c.p.) e, in definitiva, la prevedibilità delle conseguenze giuridiche dei comportamenti individuali, messa oggettivamente in discussione da un improvviso e non atteso “overruling” sfavorevole.

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