MASSIMA
La Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, in tema di delitti contro la famiglia, ha affermato che integra il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi la condotta di chi impedisce alla persona offesa di essere economicamente indipendente, nel caso in cui i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocare in quest’ultima un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche ed organizzative assunte in seno alla famiglia, in quanto non pienamente condivise, ma unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica.
IL CASO
Con sentenza n. 1268 del 13 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso da un uomo condannato, in primo e secondo grado, per maltrattamenti ai danni della moglie (art. 572 c.p.) alla presenza dei figli minori.
I comportamenti illeciti contestati – compiuti in modo continuativo dal 2000 fino ad agosto 2019 – comprendevano violenza fisica e minacce di morte, umiliazioni sessuali e denigrazione pubblica, utilizzo dei figli come strumenti di controllo, anche dopo la separazione, nonché controllo psicologico ed economico.
Nella fattispecie in oggetto, si è accertato che l’imputato per molti anni non solo aveva sfruttato le competenze lavorative della consorte, facendola lavorare per lungo tempo come contabile nella propria azienda senza riconoscerle alcuna retribuzione ma che le aveva di fatto impedito di conseguire o comunque ricercare l’indipendenza economica, rifiutandosi di darle denaro per le sue necessità personali, impedendole di frequentare corsi di aggiornamento e formazione, ed inoltre molestandola e perseguitandola sul posto di lavoro che la moglie aveva comunque trovato, nonché sottraendosi a ogni incombenza familiare demandata alla persona offesa.
Basti pensare, all’installazione di una telecamera di sorveglianza lungo il perimetro dell’abitazione così da sorvegliare i suoi movimenti, all’imposizione di una lunga serie di divieti, talora accompagnati da minacce e umiliazioni, al suo impiego quale contabile dell’azienda dell’imputato senza versare però lo stipendio, né corrispondere utili.
LA SOLUZIONE ADOTTATA
La S.C. all’esito di un’attenta disamina delle risultanze probatorie, ha condiviso le valutazioni compiute dai giudici di merito, avallando un’interpretazione evolutiva e convenzionalmente orientata dalla fattispecie di cui all’art. 572 c.p.
Detta interpretazione appare del tutto coerente con la ratio dell’incriminazione, ossia assicurare una tutela pregnante nei confronti di individui che non hanno la possibilità di sottrarsi agli abusi di cui sono vittime in ragione del rapporto che li lega all’autore del
reato.
Orbene, la recente sentenza della Cassazione Penale rappresenta un significativo passo in avanti nella tutela dei diritti fondamentali delle vittime di violenza domestica, con particolare riferimento alla violenza economica.
La violenza economica è una forma di violenza domestica che si manifesta attraverso comportamenti volti a limitare l’autonomia finanziaria della vittima, creando uno stato di soggezione e dipendenza.
Tuttavia ciò trova conferme in plurime fonti sovranazionali ed euro-unitarie: in primis, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta a Istanbul nel 2011 e ratificata dall’Italia con la l. 27 giugno 2013 n. 77, che riconduce alla “violenza nei confronti delle donne” tutti quegli atti fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare sofferenza di natura fisica, sessuale, psicologica ed economica.
Invero, la sentenza in esame esprime principi fondamentali in ordine alla violenza economica, elaborandone una nozione precisa richiamando, quanto alle fonti, la nota Convenzione di Istanbul, e soprattutto la più recente, e meno nota, Direttiva dell’Unione Europea n. 1385 del 14 maggio 2024 “sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica”.
In particolare, in quest’ultima, che dovrà essere attuata entro il 14 giugno 2027, il legislatore europeo ha fatto espressamente riferimento alla possibile rilevanza di forme di controllo economico nel più ampio quadro delle condotte di violenza domestica.
LA DECISIONE
Una volta appurata la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 575 c.p. e tenendo conto delle disposizioni di cui sopra, nonché del percorso evolutivo della giurisprudenza di legittimità e valutando tutte le componenti in cui può tendenzialmente esprimersi la violenza, la S.C. ha rigettato il ricorso promosso, in quanto “le condotte dell’imputato volte ad osteggiare la coniuge nella ricerca di un’attività lavorativa – sottoponendola peraltro ad un controllo degli spostamenti attraverso l’installazione di una telecamera sul perimetro esterno dell’abitazione – e a non consentirle di coltivare e sviluppare un quadro di relazioni con persone esterne alla famiglia; ad imporle un ruolo casalingo sulla base di una rigorosa e discriminatoria ripartizione di ruoli; a sottrarsi alla gestione domestica e familiare delegandone interamente le incombenze alla coniuge, così da non consentirle altra soluzione che quella di abbandonare le proprie ambizioni professionali ed essere da lui “mantenuta” a non remunerare le attività svolte nell’interesse dell’azienda familiare, con il proprio arricchimento, costituiscono tutti comportamenti che, per quanto analiticamente e globalmente apprezzati dai Giudici di merito nel caso in esame, sono obiettivamente finalizzati alla limitazione dell’autonomia economica della persona offesa”.
Da un’attenta disamina è evidente la componente economico-patrimoniale, che rappresenta un profilo di particolare rilievo, perché costituisce oggetto di una decisione unilateralmente assunta dall’imputato, anche attraverso il ricorso a forme manipolatorie e pressioni psicologiche sulla persona offesa, tali da incidere sulla sua autonomia, sulla sua dignità umana e sulla sua integrità fisica e morale, quali beni giuridici tutelati dall’art. 572 cod. pen.
La Corte ha sottolineato, quindi, come il controllo economico esercitato dal marito rientri tra le forme di violenza domestica riconosciute a livello internazionale, ed è stata evidenziata l’obbligatorietà per i giudici italiani di interpretare la normativa interna in modo conforme agli obblighi internazionali, come previsto dalla Convenzione di Istanbul.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Per l’uomo, per nulla rispettoso dei diritti e delle libertà della consorte, l’esito finale è stato quindi la condanna per il reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 del c.p.
Per legge, i maltrattamenti contro familiari o conviventi sono puniti con la reclusione e non si configurano soltanto con le aggressioni fisiche, ma anche con gesti e condotte che – di fatto – impediscono alla vittima del reato di essere economicamente emancipata.
Intimidazioni, offese, controlli ossessivi, umiliazioni sono quindi anch’essi tali da integrare l’illecito di cui all’art. 572 del codice penale, tanto più che – come si legge nel testo della pronuncia della Corte – nel corso dell’iter giudiziario erano stati accertati l’installazione e l’utilizzo, da parte del marito, di una telecamera operativa sul perimetro esterno dell’abitazione. La finalità era da rintracciarsi nella maniacale registrazione degli spostamenti della donna, la cui esistenza era stata a lungo condizionata dalla forzata attribuzione del ruolo di casalinga e dal divieto di scegliersi un’occupazione e di avere un proprio reddito da lavoro.
In conclusione, facendo espresso richiamo alla normativa europea, si riconosce la violenza economica come peculiare forma di violenza equiparabile a quella fisica e psicologica; L’auspicio è che le Corti territoriali recepiscano il più possibile tale
impostazione dando rilevanza alla violenza economica che, a differenza di quella fisica e psicologica, non lascia segni visibili sulle vittime ma è ugualmente in grado di prostrarle tanto da annientare la loro capacità di azione.
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