Dott.ssa Giovanna Di Emidio

La sentenza in esame fa sorgere una domanda ossia quando può parlarsi di eccesso colposo nella legittima difesa.

Il fatto trae origine dalla condanna del proprietario di una villa, il quale per impedire il furto della propria autovettura – si trattava di una autovettura molto importante – cagionava la morte del ladro in quanto indirizzava verso il ladro dei colpi di pistola in direzione di questa autovettura con cui il ladro si stava allontanando dal cortile della sua abitazione.

Il proprietario lo colpiva e gli provocava delle lesioni, in particolar modo gli perforava l’arteria destra e la scapola destra e ne provocava la morte.

Di conseguenza l’imputato veniva condannato per omicidio e ovviamente ricorreva per Cassazione adducendo che in realtà sussisteva nel caso in esame l’esimente della legittima difesa.

L’esimente della legittima difesa è disciplinata dall’ articolo 52 primo comma c.p.  secondo cui non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

La norma appena citata è una norma completa poiché descrive in maniera minuziosa quando sussiste la legittima difesa e quando è possibile invece scongiurare il la legittima difesa, e, quindi, anche quello che è l’eccesso colposo nella legittima difesa.

È noto che la legittima difesa è una causa di giustificazione alla cui base il legislatore pone delle esigenze. In primo luogo essa fa riferimento al principio del cosiddetto principio del bilanciamento di interessi perché lo Stato con la legittima difesa rinuncia a punire quelle condotte per far prevalere un interesse prevalente della non punibilità del soggetto.

Quindi in sostanza a fondamento di questa scriminante vi è sicuramente il fatto che l’ordinamento reputa prevalente un interesse ossia l’interesse appunto dell’aggredito di colui che riceve l’aggressione rispetto all’aggressore che pone in essere una situazione di pericolo ingiusta: quindi in sostanza tende a far prevalere l’interesse della persona offesa rispetto a quella dell’aggressore.

L’offesa è ingiusta quando è una condotta aggressiva ed è ingiustificata perché è riferita a un diritto altrui. Quindi oggetto dell’aggressione può essere un diritto sia personale che patrimoniale come nel caso in esame che appunto altri ha nei confronti della cosa.

Quindi in sostanza può essere sia un diritto personale quindi riguardante la libertà personale di un soggetto si pensa ai casi in cui un soggetto viene aggredito personalmente, gli viene puntata una pistola o viene colpito con un coltello o minacciato da un coltello, oppure quando si deve difendere un diritto di tipo patrimoniale quindi un diritto di tipo economico suscettibile di avere un valore economico.

Il pericolo che si pone alla base della legittima difesa e quindi che giustifica ovviamente l’aggressione nei confronti dell’aggressore originario deve essere attuale, nel senso deve sussistere una situazione di pericolo attuale che deve essere imminente rispetto all’offesa ricevuta.

Pertanto quando l’aggressione cessa e quindi sia già passata ovviamente la legittima difesa non può sussistere perché non vi è più quel pericolo attuale che giustifica la legittima difesa. Quindi la necessità di difendersi sussiste quando questo pericolo non possa essere evitato altrimenti, cioè vi è un pericolo a cui è esposto il bene bisogna difendersi, bisogna rispondere in qualche modo altrimenti l’offesa predominerà sulla sfera giuridica del soggetto che la subisce e che ne potrà cagionare o la morte o le lesioni gravi, quindi si tratta comunque di un danno grave che l’ha aggredito riceverà se non risponderà a quel tipo di spesa.

Pertanto come dice la norma ai fini della sussistenza della legittima difesa vi è anche il concetto di proporzionalità cioè esserci una proporzionalità con la reazione difensiva. Una proporzionalità che deve essere ovviamente valutata nel suo complesso cioè tenendo conto della situazione aggressiva e di quella difensiva, ossia deve esserci una proporzione, un equivalenza fra i mezzi utilizzati dall’aggressore e i mezzi utilizzati dall’aggredito. Pertanto quando questi mezzi utilizzati equivalgono vi è una proporzionalità e quindi può sussistere la legittima difesa.

Quindi la legittima difesa trova applicazione nel caso in cui da un proprio comportamento nasca un pericolo più grave rispetto a quello preventivato. Quindi in sostanza nel valutare il giudice questa proporzionalità, per far sì che possa sussistere la legittima difesa, deve considerare il rapporto fra i mezzi difensivi e i mezzi offensivi, ossia la relazione fra il male che è stato minacciato quindi il bene giuridico che viene minacciato ad esempio la libertà personale o un diritto di tipo patrimoniale e i mezzi offensivi sostanzialmente, il male afflitto quindi deve esserci un bilanciamento dell’interesse.

A volte è configurabile una legittima difesa putativa che è quella esercitata a fronte di una situazione di pericolo che in realtà non esiste oggettivamente ma che è ritenuta erroneamente esistente dal soggetto agente. Ossia il soggetto agente a causa di un errato apprezzamento dei fatti ritiene sussistente la legittima difesa.

A questo punto è bene riallacciarsi al concetto di eccesso colposo nella legittima difesa che riguarda sostanzialmente una fattispecie che è stata appunto ritenuta presente dalla difesa dell’imputato nel caso di specie.

L’eccesso colposo nella legittima difesa è sostanzialmente un istituto previsto dall’ articolo 55 primo comma c.p. secondo cui quando nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli articoli 51, 52, 53 e 54 c.p., si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità o imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

Quindi la norma in commento afferma che se si eccede quella proporzionalità nel caso della legittima difesa e quando non vi è un il pericolo attuale vi è un eccesso colposo della legittima difesa pertanto il soggetto non viene escluso dalla punibilità ma addirittura si applica la pena prevista per i delitti colposi. Quindi questa norma non richiede soltanto che sussistano i presupposti per applicare le esimenti, in questo caso la legittima difesa, ma richiede un quid pluris cioè richiede il superamento di quei limiti previsti dalla norma che disciplina quella particolare causa di giustificazione, pertanto nel caso della legittima difesa la sproporzione fra l’offesa e la reazione avuta; pertanto quando si superano questi limiti si può parlare di eccesso colposo. Quindi l’eccesso colposo si ha quando l’agente eccede perché valuta in maniera errata la situazione che ha dinanzi. La valuta in maniera sproporzionata per imprudenza, per imperizia, per negligenza e pertanto si applica il delitto di tipo colposo.

La fattispecie analizzata dalla Suprema Corte è individuata dalla Legge 36/2019 che appunto si occupa della legittima difesa nel furto in abitazione.

Questa legge afferma che la legittima difesa sussiste laddove si sostanzi in una violazione del domicilio ai sensi dell’ articolo 614 c.p. e l’aggredito legittimamente presente usi un’arma parimenti e legittimamente detenuta per salvaguardare la propria o l’altrui incolumità da un pericolo esterno e sopravvenuto ma assolutamente concreto e attuale.

Quindi nel caso di specie è noto che pur ammettendosi il fatto che l’imputato abbia subito una violazione di domicilio perché il ladro era entrato nella sua abitazione in realtà la sua reazione si sarebbe consumata all’esterno dei luoghi della vera e propria abitazione cioè nel cortile dell’abitazione, pertanto bisogna stabilire se quel luogo possa in qualche modo giustificare la sua reazione essendo un luogo diverso dall’abitazione.

Quindi bisogna capire se quella autovettura e quel cortile costituiscono dei luoghi in grado di legittimare la sua reazione nel furto in abitazione. Insomma, un’autovettura è un luogo di privata dimora ai sensi dell’articolo 614 c.p?

Ebbene garantendo la privacy quindi la riservatezza del conducente tuttavia non consente allo stesso di svolgervi la vita quotidiana, la vita domestica come invece accade in un’abitazione sostanzialmente, pertanto, affinché poteva parlarsi di legittima difesa domiciliare in questo caso è esclusa questa possibilità perché la legittima difesa ai sensi della legge 36/2019 che appunto ha introdotto il furto in abitazione sussiste quando si sostanzi in una violazione del domicilio e pertanto che l’ha aggredito usi un’arma che abbia legittimamente detenuto per salvaguardare la propria e l’altrui incolumità da un pericolo esterno e sopravvenuto.

Per quanto riguarda la legittima difesa domiciliare è anche da aggiungere che ai fini dell’operatività di questa esimente è necessario la sussistenza proprio della proporzionalità di cui si è parlato e cioè che la persona legittimamente presente nel domicilio privato utilizzi un’arma che abbia detenuto legittimamente al fine appunto di difendere la propria incolumità e i beni propri o altrui.

In questo caso la Corte chiarisce richiamando un orientamento del 2020 che comunque la legittima difesa sussiste allorquando si sostanzi in una violazione di domicilio e l’aggredito ivi legittimamente presente usi un’arma parimenti legittimamente detenuta. In questo caso l’imputato non avrebbe potuto invocare l’erronea percezione della realtà quindi l’eccesso colposo perché sarebbe stato in grado di apprezzare le caratteristiche dei luoghi in cui si svolgeva quell’azione difensiva sostanzialmente e rendersi conto che in realtà il ladro si trovava fuori dal campo di azione cioè era in fuga con la sua autovettura e che nonostante  questo aspetto l’imputato si sarebbe propositato ad agire. Quindi in sostanza afferma la Corte che l’imputato sapeva che il ladro stava andando via con la sua autovettura e nonostante questa circostanza in qualche modo si era propositato ad agire lo stesso per provocarli delle lesioni e recuperare la refurtiva.

Pertanto la Corte conferma l’imputazione escludendo la legittima difesa affermando che lo stato di grave turbamento che funge da presupposto per l’applicazione della legittima difesa e in particolar modo per l’eccesso colposo, richiede che esso sia il prodotto di una situazione di pericolo in atto. Invece in questo caso la situazione di pericolo era già sfuggita dal raggio di azione del proprietario dell’abitazione poiché il ladro era già in fuga e rendendo di conseguenza irrilevanti gli stati d’animo che abbiano cause preesistenti o diverse. È necessario invece da parte del giudice un esame di tutti gli elementi della situazione di specie per accertare se la concretezza e la gravità del pericolo in atto possa essere ingenerato da un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione. Pertanto secondo la Cassazione il giudice comunque dovrà valutare caso per caso in situazioni analoghe se nel caso di specie la gravità del pericolo in atto, la concretezza di quel pericolo possa ingenerare un turbamento tale da ingenerare nel soggetto una reazione immediata. Nel caso in esame la reazione non è stata immediata perché appunto il ladro già era in fuga quindi l’offesa e quindi il pericolo già era stato scagionato e perciò non c’era quella proporzionalità fra l’offesa ricevuta e la reazione avuta dall’imputato.

Quindi la corte esclude non soltanto la legittima difesa ma anche l’eccesso colposo nella legittima difesa e conferma la condanna che la corte di appello aveva rivolto verso l’imputato per omicidio e pertanto rigetta il ricorso.

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