“Quando l’apparenza supera la realtà”. E’ proprio il caso di dirlo quando si affronta il tema della simulazione.
Si tratta di un meccanismo abnorme ma ben strutturato nel contesto codicistico: esso può connotarsi quale diretta estrinsecazione dell’autonomia privata dei soggetti.
Esso trova la sua fonte legislativa nel codice civile, precisamente negli articoli che vanno dal 1414 al 1417, i quali, pur non definendo la fattispecie, si limitano a descriverne dettagliatamente gli effetti.
L’art. 1414 c.c. recita
‘’Il contratto simulato non produce effetto tra le parti”.
Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma’’
Proprio l’efficacia di un negozio giuridico simulato pone non poche problematiche sul piano dei rapporti interpersonali dei privati, in particolar modo nei confronti di terzi e creditori, del tutto ignari all’accordo simulatorio delle parti ma esposti al rischio di subirne gli effetti pregiudizievoli.
Procediamo per ordine individuando in primo luogo le varie tipologie di simulazione esistenti.
Simulazione Assoluta, Relativa, Totale o Parziale: gli Elementi della Fattispecie
L’esecutività di un contratto simulato è strettamente proporzionale alla tipologia simulatoria incorsa tra due o più soggetti.
Può, pertanto, parlarsi di simulazione assoluta allorquando le parti contrattuali pongono in atto un negozio giuridico, solo apparentemente volontario: l’apparenza copre la realtà giuridica ovvero l’accordo a non far valere quel medesimo contratto.
Quale finzione assoluta, l’atto stipulato non produce alcun effetto giuridico tra le parti medesime, pur essendo idoneo a generare un ingiusto affidamento nell’altrui sfera giuridica.
Nella seconda fattispecie ovvero la simulazione relativa, viene a realizzarsi un quid pluris rispetto a quella pocanzi descritta: non solo viene ad esistenza un contratto, ma quello apparentemente visibile risulta in contrasto con quanto realmente voluto dalle parti.
In relazione alla fattispecie messa in atto, la finzione derivante da simulazione può connotarsi totalmente o parzialmente.
Chiaramente nella simulazione relativa avremmo sempre una parzialità: l’apparenza attiene alla causa del contratto e pertanto solo ad una parte degli elementi dello stesso.
Nella simulazione assoluta, invece, emerge la sua totalità: l’accordo simulatorio investe il contratto nella sua interezza, travolgendo tutti gli elementi essenziali ed accidentali, qualora questi ultimi presenti.
La struttura della simulazione
Sulla scorta della descrizione sulle manifestazioni simulatorie, affinché possa parlarsi generalmente di simulazione, è necessario riconoscerne gli elementi essenziali:
- il negozio simulato, ovvero ciò che apparentemente traspare;
- il negozio dissimulato quale fattispecie riconducibile alla volontà giuridica delle parti
- l’accordo simulatorio o la volontà di simulare: le ragioni intenzionali dei soggetti che agiscono in simulazione.
Del tutto estranea all’alveo dei requisiti risulta essere l’eventuale controdichiarazione.
Si tratta di una controscrittura che si connota quale mezzo di prova dell’avvenuto strumento simulatorio.
Costituisce l’unico mezzo probatorio ovvero la dichiarazione di scienza idonea mettere a luce la finzione giuridica: può provare l’interesse concreto della parte che si è avvantaggiata della simulazione, qualora la stessa l’abbia sottoscritta e quello del terzo pregiudicato nei suoi interessi proprio dall’avvenuto contratto simulato.
L’assolvimento dell’onere probatorio all’interno di un procedimento civile nell’azione simulatoria ruota attorno alla natura giuridica della controdichiarazione.
Nota ad Ordinanza – Cass. 19 Luglio 2022 n. 22662
‘’In tema di simulazione, la cosiddetta “controdichiarazione” costituisce un atto di riconoscimento o di accertamento scritto che, non avendo carattere negoziale e non facendo parte del procedimento simulatorio come elemento essenziale, può non essere coeva all’atto simulato e può altresì provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione‘’
E’ quanto statuito dalla Suprema Corte nell’estate 2022, la quale torna ad esaminare la natura giuridica della controdichiarazione.
Il fatto trae origine dall’accertamento e dichiarazione di nullità pronunciata dai giudici di merito relativamente alla stipula di una compravendita con il quale l’istante aveva alienato un immobile di sua proprietà alla sua discendente ed al consorte dissimulando una donazione, priva della forma solenne prevista dalla legge.
La questione giuridica metteva in luce l’esistenza di una controscrittura proveniente da uno solo degli acquirenti, sostanzialmente avvantaggiatosi della disposizione patrimoniale.
Si costituivano in giudizio gli eredi dell’altro acquirente, successivamente defunto, nei cui confronti la Suprema Corte indica quali motivi di doglianza taluni principi generali in materia di simulazione, incentrando le proprie conclusioni sulla natura della controdichiarazione.
Per gli Ermellini la controdichiarazione non costituisce atto che eccede l’ordinaria amministrazione sul patrimonio degli eredi da parte del genitore. Essa conclude a favore della natura di atto di accertamento scritto che non può che provenire dalla parte che in concreto non si è di fatta avvantaggiata della stipula del contratto.
Nel caso di specie, gli eredi potevano dunque farne utilizzo all’interno del processo contro l’acquirente principale.