Dott. Lia Chiarenza

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione n.ro 32198/2021  hanno affermato che il diritto alla percezione dell’assegno divorzile, previsto dall’art. 5 comma 6 L. n. 898/1970  non viene automaticamente meno in caso di convivenza more uxorio.

La norma citata, infatti, prevede questa possibilità solo nel caso in cui l’ex coniuge economicamente più debole passi a nuove nozze.

La mancanza di una apposita previsione normativa ha interrogato gli interpreti e gli operatori del diritto sulla permanenza dell’obbligo in capo all’ex coniuge economicamente più forte di continuare a corrispondere l’assegno nonostante vi sia in atto una convivenza more uxorio, accertabile per via giudiziale.

Secondo una prima impostazione ermeneutica, il diritto all’assegno non verrebbe meno posto che l’art. 5 fa espresso riferimento ad un nuovo matrimonio: ne consegue che la convivenza non inficerebbe sulla corresponsione dell’assegno.

Per altro orientamento, dal quale le SS.UU. hanno preso le mosse per la decisione in commento, non bisognerebbe fermarsi al dato normativo, essendo necessaria una indagine non solo sui fatti ma anche sulle ragioni fondanti l’istituto dell’assegno divorzile e sulle funzioni da esso svolte.

Per lungo tempo, si è ritenuto che l’assegno divorzile assolvesse ad una funzione puramente assistenziale, confermando la permanenza del dovere di solidarietà economica anche tra ex coniugi.

 Inoltre, il quantum dell’assegno doveva ispirarsi al criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e quindi avrebbe dovuto consentire all’ex coniuge economicamente più debole di vivere una vita il meno lontano possibile da quella precedente, vuoi per evitare bruschi cambiamenti vuoi per non sentire troppo il peso del fallimento di un progetto di vita.

A ben vedere, secondo quanto affermato da Cass. SS.UU. n. 18287/2018 il criterio che dovrebbe ispirare la determinazione dell’assegno è il principio di auto responsabilità nonché quello di autosufficienza economica: posto che condizione per il riconoscimento del diritto de quo è la mancanza di mezzi economici adeguati, occorre verificare che negli anni successivi al divorzio l’ex coniuge si sia impegnato per trovarli.

Ancora, l’assegno divorzile incarna altresì una funzione risarcitoria e soprattutto compensativa, atteso che non possono essere trascurate le ragioni che hanno condotto alla rottura del rapporto, i sacrifici morali, materiali ed economici sopportati dall’ex coniuge economicamente più debole per aver dato priorità ai bisogni della famiglia. Il quantum dell’assegno divorzile deve quindi esprimere, tra gli altri, il sacrificio sopportato dall’ex coniuge in vista della realizzazione di un progetto coniugale, poi fallito. Si deve tener conto delle rinunce lavorative, degli apporti dati alla famiglia sia materiali che morali, delle rinunce di tipo patrimoniale, degli investimenti fatti.

Le SS.UU. hanno preso atto dell’evoluzione giurisprudenziale registratasi sul tema e soprattutto hanno posto in luce la funzione compensativa svolta dall’assegno.

Hanno affermato che l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, non determina necessariamente la perdita automatica ed integrale dell’assegno ma può incidervi anche in termini di quantificazione del suo ammontare, considerato il progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano.

Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto, l’ex coniuge economicamente più debole se privo di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto all’assegno ma in funzione esclusivamente compensativa.

Il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative in costanza di matrimonio, dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale.

La sentenza in esame è di rilevante importanza perché si pone nel solco di quelle pronunce che hanno dato rilievo alla funzione compensativa svolta dall’assegno divorzile: si tiene conto non solo dell’impegno dell’ex coniuge nel procurarsi autonomi mezzi di sostentamento economico (principio di autoresponsabilità) ma anche delle rinunce, dei sacrifici e dei contributi dati in costanza di matrimonio (funzione compensativa).

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