Avv. Valerio Bottiglieri

L’ordinanza in esame rimette alle Sez. Unite il tema – ormai da tempo dibattuto – della natura del concetto di “profitto” individuato nei reati contro il patrimonio, previsti dal Libro II, Titolo XIII del codice penale.

Va, innanzitutto, premesso che il profitto – che nei reati contro il patrimonio deve essere necessariamente ingiusto ovvero corrispondere a un’utilità non tutelata, direttamente o indirettamente, dall’ordinamento – può assumere diverse connotazioni.

In alcune fattispecie, infatti, rappresenta l’evento del reato inteso come vantaggio conseguito dalla condotta criminosa, tendenzialmente accomunato all’“altrui danno”.

Si pensi al delitto di estorsione ex art. 629 c.p.

Il profitto, tuttavia, può rappresentare anche un elemento costitutivo del dolo specifico previsto in quei reati (definiti anche “a intenzionalità specifica”) in cui il legislatore, attraverso l’uso di formule come “al fine di”, “allo scopo di”, punisce un soggetto, non solo in quanto abbia posto in essere una certa condotta, ma in quanto l’abbia fatto per perseguire una determinata finalità che – a differenza dei casi di dolo generico – è ulteriore ed extra fattuale.

 Come noto la dottrina distingue i reati a dolo specifico in tre categorie.

1) Appartengono alla prima i reati a dolo specifico di offesa in cui la specifica finalità perseguita   incarna tutta la gravità della condotta che, altrimenti, risulterebbe pienamente lecita.

Si pensi all’associazione a delinquere ex art. 416 c.p. punita, infatti, per il sol fatto di perseguire un indeterminato programma criminoso anche nel caso in cui non si sia realizzato, fermo restando quelle applicazioni giurisprudenziali che impongono la c.d. oggettivizzazione del dolo specifico (si veda Cass. penale, a Sez. Un., n. 8545/2020)

2) Sono, altresì, previsti i c.d. reati a dolo specifico differenziale quando la finalità extra fattuale perseguita determina un quid pluris in punto di offensività e, di conseguenza, comporta un diverso e più severo trattamento sanzionatorio, rispetto a fatti comunque già meritevoli di sanzione penale.

L’esempio più comune in tal senso è il delitto di sequestro di persona che, ex art. 605 c.p., se commesso per finalità di estorsione (appunto il dolo specifico) determina un trattamento sanzionatorio più severo.

3) Infine – per quanto di interesse ai fini del presente contributo – si individuano i cc.dd. reati a dolo specifico di ulteriore offesa – tra cui il delitto di furto ex art. 624 c.p., furto in abitazione e furto con strappo ex art. 624 bis c.p. – rispetto ai quali, accanto alla commissione di un fatto (l’impossessamento della res), già di per sé, lesivo del bene giuridico, è necessario integrare un’offesa, per l’appunto ulteriore, attraverso il perseguimento di una finalità specifica (di trarre da quell’impossessamento un profitto ingiusto), a prescindere dalla sua concreta realizzazione.

Ecco perché si evince chiaramente che la scelta legis di qualificare un reato come “a dolo specifico” è finalizzata a restringere il campo di punibilità di un fatto, anticipando la soglia di punibilità in quanto è sufficiente che il soggetto abbia perseguito quella finalità per essere meritevole di sanzione penale.

Ciò detto, la fattispecie di reato contestata nel caso esaminato dall’ordinanza in commento è proprio quella del furto con strappo previsto e punito dall’art. 624 bis co 2 c.p. (ipotesi di reato autonoma rispetto al più comune furto che, tuttavia, ne ripercorre alcuni tratti distintivi).

Punisce, infatti, con la reclusione da 4 a 7 anni e con la multa la condotta di chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (fin qui come il reato di furto), strappandola di mano o di dosso alla persona.

In tal senso la fattispecie si distingue dal furto aggravato dalla violenza sulle cose ex artt. 624, 625 co 1 n. 2 c.p. e dalla rapina ex art. 628 c.p. perché l’atto violento di “impossessamento” si realizza direttamente nei confronti della res di cui ci si vuole impossessare, mentre nel furto aggravato (dalla violenza sulle cose) si manifesta verso una cosa strumentale al conseguimento del profitto e, nella rapina, nei confronti della persona che la possiede o detiene.

Nel caso oggetto dell’ordinanza in commento è avvenuto che Tizio, durante un litigio con Caia, con cui era legato da una relazione sentimentale, le strappa di mano il telefono per impedirle di contattare i Carabinieri.

Condannato in primo grado dal Tribunale di Marsala, con sentenza confermata in sede di appello dalla Corte d’appello di Palermo per il reato di furto con strappo ex art. 624 bis co 2 c.p., ricorre in Cassazione invocando, per quanto qui d’interesse, l’insussistenza del dolo specifico, avendo lo stesso agito per scopi avulsi dalla finalità di trarne un profitto.

Innanzi alla Corte di legittimità si pone, pertanto, il quesito già esposto in premessa ovvero: la nozione di profitto nei reati a dolo specifico (di ulteriore offesa) deve intendersi secondo una logica esclusivamente economica (qui evidentemente inesistente), oppure può essere interpretata secondo una logica più ampia come qualsiasi utilità diretta a soddisfare un bisogno dell’autore del fatto tipico?

Il tema, di grande interesse, si inserisce, peraltro, nel più ampio dibattito, già in parte affrontato dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cass., a Sez. Un., n. 37954/2011 sul c.d. metodo esegetico-sperimentale ; Cass., Sez. II, n. 37818/2020 sulla rapina di ovociti e Cass., Sez. II, n. 11959/2019 sull’appropriazione indebita di file informatici  sulla più corretta interpretazione degli elementi normativi del reato che presentano una connotazione squisitamente civilistica (si pensi ai concetti di patrimonio, danno patrimoniale, possesso, detenzione, altruità, cosa mobile e, per l’appunto, profitto).

Orbene la Cassazione, con l’ordinanza in commento n. 693 del 2023, sceglie di non prendere posizione sulla questione e, dopo aver esposto (in maniera peraltro molto chiara) le argomentazioni poste alla base dei principali orientamenti che si contendono il campo da anni, rimette il quesito giuridico alle Sezioni Unite.

Sul tema secondo la tesi risalente (si veda Cass., Sez. II, n. 9411/1978), ma ancora maggioritaria (si veda Cass., Sez. IV, n. 4144/2022), il concetto di profitto non si identifica necessariamente con l’animus lucrandi, ma va inteso in senso ampio come qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, tesa a soddisfare un bisogno psichico consistente, pertanto, anche in una finalità di dispetto, ritorsione, vendetta, rappresaglia o emulazione.https://renatodisa.com/furto-il-fine-di-profitto-che-integra-il-dolo-specifico-del reato/#Corte_di_Cassazione_penale_Sentenza7_febbraio_2022_n_4144

Da tale visione si deduce che ipotesi come quella del caso di specie risulteranno idonee a integrare la finalità di profitto e, quindi, il dolo specifico costitutivo del reato di furto (in questo caso di furto con strappo).

Il ragionamento, tuttavia, potrebbe valere anche per altre fattispecie, contro il patrimonio, come la  rapina nel caso di chi usa violenza sul compagno/a per impossessarsi del telefono e leggere i messaggi (sul punto si veda Cass. n. 8821/2021 o di sequestro a scopo di estorsione ex art. 630 c.p. nel caso di chi sequestra la fidanzata incinta prospettandole una liberazione condizionata alla scelta di abortire (in entrambi i casi si tratta di condotte finalizzate a scopi evidentemente privi di connotazione patrimoniale).

Allo stesso tempo si configurerebbe un profitto ingiusto idoneo a integrare il dolo specifico anche in situazioni paradossali di c.d. furto nell’interesse della vittima (si pensi al furto della bottiglia di alcool all’alcolizzato, al furto delle cose allo scialacquatore, etc.).

Per valorizzare la fondatezza di quest’impostazione, la giurisprudenza tradizionale, ritiene che una visione del concetto di profitto limitata alla sola dimensione patrimoniale “priverebbe di tutela penale il possesso delle cose mobili in caso di lesioni dettate da motivazioni non economiche laddove invece il possesso di tali cose, per via della sua agevola possibilità di aggressione determinata dalla natura mobile di tali beni, comporta la necessità di una tutela completa e non circoscritta alle sole sottrazioni dettate da fini di locupletazione” (si veda Cass., Sez. IV, n. 13842/2019)

Ed ancora, sempre sostegno di tale orientamento, rileva come il furto è un reato contro il patrimonio e non a “a vantaggio” del patrimonio, sicché sarebbe irrilevante la finalità di lucro eventualmente perseguita dall’agente.

Inoltre, sotto un profilo strettamente letterale, si fa notare che la norma incriminatrice non contempla una limitazione espressa del fine di profitto alla sola dimensione patrimoniale, mostrandosi, dunque, compatibile anche con finalità diverse da quelle esclusivamente lucrative.

Quest’orientamento ha, tuttavia, incontrato il parere sfavorevole di una parte più recente, (tra le ultime, si veda Cass., Sez. V, n. 26421/2022) anche se minoritaria, della giurisprudenza che, invece, circoscrive la natura del concetto di profitto alla dimensione esclusivamente patrimoniale.

Pesa a favore di questa diversa tesi la collocazione sistematica del furto (Titolo XIII) tra i delitti contro il patrimonio, (collocazione) che, quindi, rievoca una nozione prevalentemente economico-patrimoniale del bene giuridico offeso.

Se, infatti, il furto è un reato a tutela del patrimonio della vittima, volto a scoraggiare forme di arricchimento ingiustificato, lo scopo ulteriore perseguito dal fatto furtivo deve consistere in uno spostamento patrimoniale perché la natura (patrimoniale) del bene giuridico deve restare comunque decisiva anche nella ricostruzione dell’oggetto del dolo specifico.

Questa tesi correttamente rileva che: concettualmente una cosa è il profitto, un’altra è il vantaggio che, a differenza del primo, può, invece, rivestire un contenuto morale e non economico.

A testimoniarlo è la costruzione dell’art. 416 bis c.p. che, nell’indicare le finalità dell’associazione mafiosa, affianca alla nozione di profitto ingiusto gli “altri vantaggi ingiusti”, dimostrando che (evidentemente), per il legislatore, il concetto di profitto non equivale a quello di vantaggio.

Risulta, altresì, di particolare rilievo il fatto che la nozione onnicomprensiva di profitto finisce per vanificare la ratio selettiva del dolo specifico e della tipicità penale ampliando a dismisura la sfera di certe fattispecie (tra cui il furto) sottraendo spazio applicativo ad altre – non caratterizzate dallo scopo di profitto – più aderenti al caso di specie specialmente sotto il profilo sanzionatorio.

Ad esempio nel caso di chi usa violenza per strappare il telefono dalle mani del compagno/a e leggere i messaggi, ricorrere alla tesi maggioritaria vorrebbe dire configurare i delitti di furto con strappo o rapina (a seconda dei casi) in mancanza di ripercussioni patrimoniali escludendo l’applicazione del reato – punito meno severamente – di violenza privata ex art. 610 c.p.

Ed ancora nel caso di chi si impossessa della macchina fotografica del giornalista e la distrugge per impedire lo scatto della foto, interrompendo un servizio di pubblica utilità, seguendo sempre la prima impostazione, si configurerebbe il delitto di furto e non quello di danneggiamento ex art. 635 c.p. che, punito sempre con pena più tenue, evidentemente costituirebbe un post factum non punibile.

Infine la soluzione estensiva del concetto di profitto finirebbe determinare la punibilità a fatti non meritevoli di sanzione penale pervenendo a un’interpretatio abrogans del dolo specifico che, degradato a un mero profitto in re ipsa, rischia di sovrapporsi con il movente dell’azione che (a differenza del dolo specifico) connota sempre l’agire umano “non potendo concepirsi un uomo che agisca non sospinto da un motivo che invece concettualmente attiene alla sfera dei motivi di fatto avuti di mira dal soggetto agente” (si veda Cass., a Sez. Un., n. 52117/2014 sul furto nei supermercati).

Ad avviso dello scrivente – pur nella consapevolezza che gli spunti dedotti dalla soluzione tradizionale siano senz’altro apprezzabili – il secondo orientamento presenta maggiori profili di ragionevolezza e soprattutto aderenza ai principi generali (in particolare di offensività e proporzionalità della sanzione penale ex artt. 3, 25 co 2 e 27 Cost.), nonché alla ratio che ispira la figura del dolo specifico.

Saranno in ogni caso le Sez. Unite, investite di un compito sicuramente non facile, alla luce dei puntuali spunti evidenziati da entrambe le tesi in contrapposizione, a fugare ogni dubbio.

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