La Cassazione penale Sezione V con Sentenza n.°20895 del 20/05/2011, ha delineato la differenza sottile e specifica del significato più ampio di “stalking”. Contemplando e chiarendo la comprensione di tale reato, in un contesto specifico e dinamico.
La Corte di merito ha accolto nel caso di specie l’appello, escludendo la continuazione per il delitto previsto dall’art. 612 bis c.p., escludendo la punibilità dei fatti precedenti all’entrata in vigore della norma. E ferma la violenza privata ai danni di ciascuna persona offesa, ha voluto ritenere i fatti successivi commessi, riferibili proprio all’art. 612 bis c.p.
Tale norma riflette e considera appunto lo “stalking”, riconducendolo alla locuzione fondamentale di “condotte reiterate”. Distinguendolo per individuazione entro il fenomeno degli atti persecutori, quale reato complesso. Reato, manifestato da condotta criminosa attiva oppure omissiva, di cui è conseguenza l’evento da cui dipende l’esistenza del reato. Condotta integrata appunto da atti per sé costitutivi sia di minaccia che molestia.
Secondo quanto precisato nella sentenza, deve essere presa in considerazione anche “l’ansia, nonché il turbamento che una condotta persecutoria può generare nei confronti dei singoli condomini anche non direttamente oggetto degli stessi atti persecutori”.
Ai fini di una condanna, quindi, “è sufficiente che qualcuno ponga in essere atti persecutori in modo da cagionare un perdurante stato di paura o, comunque, un fondato timore di pericolo per l’incolumità propria o di persone prossime, o ancora la costrizione al cambiamento delle proprie
abitudini di vita”.
Seguendo tale ragionamento, la Suprema Corte con la decisione in oggetto ha ratificato la sentenza della Corte di Appello del giugno 2010 che aveva condannato il condomino per il reato di stalking.
Ma, “ha ritenuto riduttiva la lettura della norma nel senso che gli atti molesti debbano essere per forza rivolti ad una sola persona”. Nella specie erano stati proprio commessi ai danni di più persone di sesso femminile residenti nello stabile. Dunque costituendo per ciascuna motivo d’ansia, consapevoli di non avere alternative di fronte ai possibili incontri d’obbligo con il maniaco.
Si concludeva, che la condotta contestata andava sussunta avendosi riguardo ad unica condotta. Quale violazione dell’art. 612 bis c.p., ferma la continuazione del delitto con quello di violenza privata. Inoltre ferma tale la premessa, la Corte ha travisato che l’ultimo comma dell’art. 612 bis c.p. dispone che si proceda di ufficio, se il fatto è connesso con altro delitto per cui si deve procedere d’ufficio.
Reato di Stalking: l’art. 612 bis c.p., introdotto dal D.L. 11/09: punisce a titolo di “atti persecutori” chi con condotte reiterate minacci o molesti taluno, in modo da cagionare un suo perdurante stato dì paura o di ansia o un suo fondato timore di pericolo per l’incolumità propria o di persone prossime o la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
Il fatto può essere costituito anche da due sole “condotte”, come ha ritenuto ineccepibilmente la Corte di merito.
Tanto premesso è indiscusso che la legge si applichi solo ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore. Ma all’evidenza, la preclusione concerne l’evento da cui dipende l’esistenza del reato.
Perciò anzitutto il Giudice d’appello si sarebbe dovuto domandare se la reiterazione di atti minatori e molesti, nei confronti di persona già offesa da atti dello stesso genere attuata dopo l’entrata in vigore della norma, integrasse gli estremi del reato.
Il mancato rilievo ha avuto in concreto incidenza, non per escludere il reato bensì la continuazione. Poiché la Corte di merito ha unificato la posizione degli offesi, offrendo la lettura suindicata della norma, offrendo lettura che gli offesi sono più d’uno.
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