Con sentenza n.ro 6459 del 2020 le SS.UU. Civili della Corte di Cassazione hanno affermato la validità del patto con il quale il fiduciario si obbliga al ritrasferimento della proprietà di un bene immobile al fiduciante, anche se “stipulato” oralmente.
Il patto fiduciario è il patto mediante il quale il fiduciante trasferisce la titolarità di alcuni beni in capo ad un altro soggetto, il fiduciario, affinchè li impieghi per soddisfare i suoi interessi, con l’obbligo di ritrasferirli non appena questi saranno soddisfatti.
L’operazione negoziale si compone, quindi di due fasi:
– la prima consistente nell’accordo in base al quale il fiduciante trasferisce la proprietà dei beni al fiduciario, producendosi così soltanto effetti reali;
– la seconda, relativa all’accordo avente effetti obbligatori con cui ci si obbliga al ritrasferimento della proprietà al fiduciante.
Non essendoci una disciplina ad hoc per tali patti, gli interpreti hanno dovuto compiere un’opera di assimilazione ad altri contratti per poterla individuare. Per lungo tempo, il patto fiduciario è stato accostato, quanto a schema ed effetti, al contratto preliminare, l’accordo con cui i paciscenti si obbligano a stipulare un successivo contratto definitivo.
In particolare, si è affermato che il patto con cui il fiduciario si obbliga a ritrasferire la proprietà al fiduciante dovesse avere necessariamente forma scritta secondo quanto previsto dagli artt. 1350 e 1351 c.c. In altri termini, essendo richiesta la forma scritta a pena di nullità dei contratti aventi ad oggetto diritti reali immobiliari ed essendo richiesta per il contratto preliminare la medesima forma del definitivo, per assimilazione anche il patto fiduciario relativo a beni immobili dovrebbe avere forma scritta a pena di nullità.
L’accostamento al contratto preliminare è stato giustificato sulla base degli effetti che si combinano in entrambi, ossia effetti reali ed obbligatori. A ben vedere, nella fiducia la combinazione degli effetti è invertita rispetto al contratto preliminare: nel contratto preliminare prima si producono gli effetti obbligatori e soltanto dopo gli effetti reali; nella fiducia, prima gli effetti reali e solo dopo gli effetti obbligatori.
Inoltre, è ormai pacifico come uno dei principi cardine del sistema contrattuale ed ispirato al concetto di autonomia negoziale sia il principio di libertà delle forme, e pertanto le ipotesi in cui la forma è prevista a pena di nullità sono eccezionali e come tali non estensibili analogicamente. Di conseguenza, i casi in cui la legge impone una forma anche quando il contratto produce effetti obbligatori sono tassativi. Non deve rilevare l’oggetto della prestazione del patto fiduciario, ossia il bene immobile, ma l’effetto che esso produce, cioè obbligatorio.
La fiducia, ancora, è un patto che riguarda i rapporti interni tra fiduciante e fiduciario più simile ad un mandato senza rappresentanza che ad un contratto preliminare. Gli accordi che disciplinano i rapporti interni non richiedono una forma particolare, soprattutto perché producono effetti obbligatori. Il criterio discretivo alla cui stregua stabilire la forma del patto è dato dalla natura degli effetti prodotti da esso.
Secondo le SS.UU. il patto fiduciario avente ad oggetto l’obbligo di ritrasferimento del bene immobile produce effetti obbligatori ed è assimilabile al mandato senza rappresentanza, non già al contratto preliminare e come tale non richiede la forma scritta. Gli Ermellini ribadiscono l’importanza del principio della libertà delle forme laddove la legge non preveda la forma scritta per la validità del contratto.
Il patto fiduciario può essere anche orale, ponendosi poi un problema solo di prova e non di validità. L’esistenza di un accordo solo orale inerente all’obbligo di ritrasferimento della proprietà necessita, rendendola più ardua, la prova della sussistenza dell’obbligo de qua. Ad esempio, la dichiarazione unilaterale scritta con cui il fiduciario riconosce l’intestazione dell’immobile e promette di ritrasferirlo al fiduciante non costituisce una autonoma fonte di obbligazione ma è solo una promessa di pagamento che seguirà il regime previsto dall’ art. 1988 c.c. determinando una astrazione processuale consistente nell’inversione dell’onere della prova. Sarà onere del fiduciante provare la sussistenza dell’obbligo di ritrasferimento e non del fiduciario.
La sentenza delle SS.UU. offre molteplici spunti di riflessione: in primo luogo, si ribadisce con vigore l’importanza del principio di libertà delle forme, sebbene non siano mancate voci di segno contrario orientate a riconoscerlo come un principio residuale; in secondo luogo, viene meno l’assimilazione del patto fiduciario al contratto preliminare ed implicitamente si riconosce la validità del mandato senza rappresentanza in forma orale avente ad oggetto beni immobili, da sempre argomento foriero di contrasti. La questione si risolve dando per certo che il mandato senza rappresentanza non richieda una forma ben precisa per la sua validità, quando in realtà detta conclusione non è pacifica. Ad onor del vero, per parte della giurisprudenza, il mandato senza rappresentanza in questa ipotesi richiederebbe la forma scritta perché assimilabile proprio al contratto preliminare: forse, sarebbe stato più facile affermare la validità del patto fiduciario in forma orale alla luce del solo principio di libertà delle forme?