Avv. Cesare Valentino

Con la Sentenza n.ro 15889/2022 in commento la Suprema Corte  riunita nella sua massima composizione, ha affrontato la vexata quaestio afferente la natura giuridica della comunione de residuo, propendendo per la qualificazione creditizia e non già reale della medesima, all’esito di un articolato percorso argomentativo.

Innanzitutto le Sezioni Unite ritengono non rilevante l’argomento letterale fondato sulla formulazione degli art. 177 e 178 c.c. e adoperato da una parte della giurisprudenza per sostenere la natura reale della comunione de residuo.

Non rilevante in quanto, sebbene nelle due norme vi è un riferimento espresso all’istituto della comunione, diversa è l’espressione che nei due casi il legislatore ha utilizzato.

Ed infatti mentre l’art. 177 poggia sull’espressione “costituiscono“, all’ art. 178 il legislatore adopera la diversa espressione “si considerano“.

Ad avviso della Suprema Corte tale ambiguità semantica costituirebbe un chiaro indice della volontà legislativa di non conferire carattere reale  alla comunione de residuo.

In ogni caso, l’argomento decisivo adoperato dalla Suprema Corte per sostenere la natura creditizia e non già reale della comunione de residuo è di tipo funzionale-sostanziale, e poggia sulla ratio della disciplina della comunione legale dei coniugi.

Essa è infatti modulata sul bilanciamento tra  opposte esigenze di innegabile rilievo costituzionale.

Il riferimento è in particolare all’esigenza di un’eguaglianza non solo giuridica ma anche economica dei coniugi, che trova un ancoraggio costituzionale nell’ art. 3 della Costituzione e all’esigenza del riconoscimento di uno spazio di autonomia per il singolo coniuge, il cui fondamento costituzionale è da ravvisare agli art. 41 e 35 della Costituzione, che cristallizzano rispettivamente i principi di libera iniziativa economica e di remunerazione del lavoro.

La Suprema Corte trae ulteriori argomenti atti a sostenere il proprio approdo ermeneutico muovendo dalle implicazioni negative discendenti da una qualificazione in termini reali della comunione de residuo.

In tale prospettiva il giudice della nomofilachia sostiene che la “tesi reale” rischierebbe innanzitutto di pregiudicare i creditori dell’impresa che per effetto dell’instaurazione della comunione vedrebbero diminuire la garanzia patrimoniale generica sulla quale potersi rivalere.

Nondimeno, alla qualificazione in termini di diritto reale della comunione de residuo conseguirebbe, ad avviso del Supremo Collegio, un duplice rischio. Innanzitutto il rischio di una dispersione dell’asset d’impresa, specie se si decidesse di pervenire a divisione. In secondo luogo, l’applicazione delle regole di gestione della comunione – discendente dalla qualificazione in termini di diritto reale della comunione de residuo – rischia di determinare una paralisi nell’attività di impresa.

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