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L’invocabilità della scriminante socio-culturale nei reati a sfondo sessuale – Nota a Cass. 13786/2023

Avv. Federica Posta

Avv. Federica Posta

1. La massima
In tema di reati sessuali, non assumono alcun rilievo scriminante le eventuali giustificazioni fondate sulla circostanza che l’agente, per la cultura mutuata dal proprio paese d’origine, sia portatore di una diversa concezione della relazione coniugale e dell’approccio al rapporto sessuale.

Ciò è vero in quanto la difesa delle proprie tradizioni deve considerarsi recessiva rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di diritti fondamentali dell’individuo.

In tema di cause di giustificazione, dunque, lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell’esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall’ordinamento dello Stato di provenienza.

2. Il caso

La vicenda trae origine dalla condanna pronunciata dal Giudice di gravame che, confermando quanto già statuito nel giudizio di primo grado, condannava l’imputato A.A., di nazionalità straniera, per i delitti a lui ascritti riconducibili alle condotte incriminatrici di cui agli artt. 572 c.p. e 609 bis c.p. – rispettivamente reati di maltrattamenti contro familiari e violenza sessuale aggravata – perpetrati nei confronti della giovane moglie.

Con ricorso per Cassazione, A.A. invocava la mancanza di dolo in ordine alla ricostruzione dei fatti costituenti reato, osservando, tra l’altro, che l’inidoneità a concepire il disvalore delle sue condotte potesse costituire motivo legittimo per invocare a sua discolpa la scriminante dell’esercizio del diritto ex art. 51 c.p.

3. Le argomentazioni giuridiche.

Con un puntuale intervento ermeneutico, il Giudice di legittimità rigetta il ricorso in quanto infondato.

Gli Ermellini considerano infondata la censura sollevata dal ricorrente in ordine all’assenza di qualsivoglia forma di rappresentazione e volontà nella commissione dei reati ascritti nonché in ordine alla possibilità di rendere applicabile, nell’ipotesi fattuale, la scriminante socio-culturale.

Orbene, per una migliore comprensione delle conclusioni, è d’uopo procedere ad un’attenta disamina della scriminante dell’esercizio del diritto, disciplinata dall’art. 51 c.p.

Conformemente a tale disposizione “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità’’.

La ratio della norma emerge in tutta la sua evidenza: la stessa tende a preservare il principio generale di non contraddizione.

Non sussistono, difatti, motivi in virtù dei quali un soggetto, seppur legittimato ad invocare un suo diritto, debba esser al contempo incriminato da una norma che disciplina penalmente il fatto concretamente realizzatosi quale conseguenza dell’esercizio del suo legittimo interesse.

Trattasi di una scriminante la cui collocazione in fonti legislative, regolamentari e provvedimenti di autorità consente di escludere qualsivoglia antigiuridicità nella condotta apparentemente incriminata.

Per quanto è oggi di nostro interesse, le dinamiche sottese alla eventuale applicabilità della scriminante ex art. 51 c.p. non possono che involgere un esame sulla categoria dei cosiddetti reati culturalmente orientati, da intendersi quali fattispecie relative a condotte che, seppur accettate nei paesi di provenienza, sono astrattamente ascrivibili ad ipotesi delittuose previste nel nostro ordinamento giuridico.

Le maggiori problematiche in ordine al quesito sotteso all’esame della Corte, hanno avuto riscontro relativamente ai reati a sfondo sessuale, tenendo debitamente conto della loro carica offensiva.

Sul punto la dottrina registra due contrastanti orientamenti.

Una prima tesi cosiddetta assimilazionista, facendo perno sulla necessaria integrazione dello straniero all’interno del tessuto sociale, considera non invocabile una siffatta scriminante socio-culturale ai fini dell’esclusione della punibilità.

D’altronde, osservano i fautori di tale ricostruzione, la rinuncia alla non invocabilità dell’art. 51 c.p. in relazione alla propria condizione culturale costituirebbe la contropartita rigida alla loro perfetta integrazione.

Contrariamente, un secondo approccio, cosiddetto pluralista, in virtù di una maggiore sensibilità alle diversità culturali, manifesta una certa apertura alle richieste identitarie, riconoscendo in capo a taluni soggetti stranieri la possibilità di invocare una consuetudine scriminante.

La giurisprudenza è intervenuta a dirimere il suddetto contrasto in un’ottica prevalentemente garantista.

Gli Ermellini, dunque, negano qualsiasi apertura a soluzioni assolutorie nei confronti del colpevole di un reato culturalmente orientato.

Sulla scorta di quanto già tracciato in passato, con la pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione torna a ribadire un principio cardine nel sistema penale ovvero che non possa riconoscersi la possibilità di invocare una scriminante socio-culturale laddove una siffatta legittimazione debba “ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell’ordinamento italiano, in cui l’agente ha scelto di vivere, attesa l’esigenza di valorizzare la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l’instaurazione di una società civile multietnica’’.

4. Considerazioni conclusive

Coerentemente al percorso già individuato dalla giurisprudenza che, in più occasioni, ha ribadito drasticamente di dover eliminare ogni possibilità di utilizzare quale strategia difensiva la scriminante socio-culturale, è parere dello scrivente che, una siffatta scelta sembrerebbe amalgamarsi benevolmente con i valori insiti della nostra civiltà.

Un’eventuale circostanza di apertura in tal senso, potrebbe, peraltro, innescare meccanismi di illegittimità ponendosi, tra l’altro, in contrasto con quanto delineato dall’art. 3 c.p. nella parte in cui impone il rispetto della legge penale italiana a tutti coloro, cittadini e stranieri, che trovano collocazione entro i confini del territorio italiano.

Tale soluzione è altresì coerente con l’art. 3 della Carta Costituzionale laddove assicura la sostanziale eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge penale.

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