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Il Profitto non patrimoniale nel Reato di furto – nota a Cass. SS.UU. 41570/2023

Dott. Riccardo Cuccovillo

Dott. Riccardo Cuccovillo

Il Profitto non patrimoniale nel Reato furto – nota a Cass. SS.UU. 41570-2023-centro-studi-calamandrei
1. La Massima
Il profitto richiesto per la configurabilità del delitto di furto, non deve necessariamente avere natura patrimoniale. Esso può consistere anche in un vantaggio di carattere non economico, come la soddisfazione di interessi personali, emotivi o sociali, che non siano direttamente quantificabili in termini monetari.

2. Il Caso

Il caso sottoposto all’attenzione degli Ermellini ha visto coinvolto un soggetto che è stato accusato di furto per aver strappato di mano il cellulare alla fidanzata come gesto di ritorsione e dispetto.
La difesa ha sostenuto che l’imputato non potesse esser condannato per furto, non avendo egli agito per conseguire un profitto di tipo economico così come richiesto dall’art. 624 c.p., ma bensì per perseguire uno scopo diverso.

3. L’argomentazione giuridica
Tradizionalmente, il furto è considerato un reato che implica la sottrazione di beni altrui con l’intenzione di trarne un profitto di tipo economico. Tuttavia, le sezioni Unite hanno ben specificato e chiarito il significato del termine profitto. Il termine profitto non deve essere necessariamente legato a un vantaggio di tipo patrimoniale, cioè inteso come guadagno economico.
Anche un beneficio di tipo personale, morale o emotivo può essere sufficiente ad integrare la nozione di profitto e dunque a configurare il reato di furto.
Con la decisione adottata dalle Sezioni Unite viene dunque ampliata la nozione di furto, includendo nella stessa anche i casi in cui il “ladro” non agisca in quanto mosso dalla volontà di conseguire un vantaggio economico, ma ad esempio una soddisfazione personale o l’appagamento di un bisogno emotivo. Basti pensare all’ipotesi del fidanzato geloso che si appropria del cellulare della fidanzata per controllarne il Whatsapp. Detta finalità viene oggi considerata compatibile con la nuova ed estesa nozione di profitto e dunque con il reato di furto.
Questa sentenza delle S.U. segna un cambiamento importante nell’interpretazione del reato andando ad ampliare il concetto di profitto, e dunque quello di furto.


4. Conclusioni

La sentenza n 41570/2023 delle SS.UU. ha determinato un’evoluzione nell’interpretazione del reato di furto e del concetto di profitto, con conseguente ampliamento degli spazi applicativi del primo. Essa ha messo ancora una volta in luce come la giurisprudenza penale sia sempre più attenta alla protezione anche di sfere di interessi non patrimoniali. La norma dunque “si allarga” per includere al suo interno tutte le diverse ragioni che possono motivare comportamenti illeciti.

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