Dott. Ivano Tarquini

Il contratto ad effetti protettivi versi terzi, tranne in casi determinati e specifici, non trova ingresso nel nostro ordinamento: il contratto ha efficacia solo tra le parti e non verso terzi estranei ad esso.

E’ questa la conclusione a cui è pervenuta la suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.ro 11320 del 07 Aprile 2022 della III sezione civile con la quale ha deciso una fattispecie di responsabilità sanitaria ripercorrendo, per vie giuridiche, le connotazioni del contratto atipico di spedalità e le sue connotazioni in tema di responsabilità della struttura sanitaria nei confronti dei propri assistiti e dei parenti prossimi.

Il caso riguardava una richiesta di risarcimento danni avanzata dalla moglie di un degente presso una struttura sanitaria.

L’ospedale si difendeva dalla richiesta della coniuge relativamente al fatto di una presunta omessa sorveglianza del marito, il quale, malato del morbo di Parkinson aveva fatto perdere, a causa di questo inadempimento, le proprie tracce.

Tale fatto ingenerava nella ricorrente, a suo dire, un danno patrimoniale e non patrimoniale di notevole entità.

Con il ricorso per Cassazione la moglie si opponeva alla decisione della Corte di Appello che aveva rigettato il gravame in quanto, a dire della Corte, ella non avrebbe provato il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno conseguenza ai sensi dell’ art. 2697 c.c. .

Il punto decisivo della controversia è la qualificazione dell’asserito danno della parente prossima all’interno della sfera contrattuale ex art. 1218 c.c.  o extracontrattuale c.d. aquiliana ex art. 2043 c.c. con le consequenziali differenze in tema di onere della prova.

Secondo la Suprema Corte, che ha avallato la tesi dei giudici di secondo grado, la responsabilità della richiedente il danno riposa sul più gravoso onere probatorio dell’art. 2043 del c.c. secondo il quale è onere della parte attrice fornire la prova del fatto illecito, dell’interesse leso, del nesso di causalità materiale tra fatto e danno evento, e tra quest’ultimo e il danno conseguenza.

Di diverso avviso infatti era la ricorrente che denunciando la mancata sorveglianza e cura del marito riteneva che era stato sostanzialmente leso il ‘contratto (atipico) di spedalità’ di natura mista tra ricovero nella struttura e servizi medici e di cura, ritenendosi lei stessa parte lesa dall’inadempimento, e, in questo caso doveva essere sollevata dalla prova più gravosa semplicemente allegando la violazione dei termini concordati con la struttura.

I giudici di piazza Cavour si discostano da tale tesi difensiva ritenendo che un soggetto legato da rapporti di parentela non è parte del contratto in quanto il c.d. ‘contratto ad effetti protettivi di terzi’ non esiste come figura generale nel nostro ordinamento.

Il contratto di regola, infatti, produce effetti solo tra le parti contrattuali, secondo quanto stabilisce l’ art.1372 comma 2 c.c. .

I casi in cui la responsabilità contrattuale può essere invocata in favore di soggetti terzi riguardano solo specifiche ipotesi di procreazione e gestazione dove “L’inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre talché la tutela contro l’inadempimento deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati”.

Non è ovviamente escluso che la moglie potesse avanzare pretese risarcitorie ma lo avrebbe potuto e dovuto fare solo in via extracontrattuale e soprattutto in via propria,

Il presente articolo è stato già pubblicato dai Dott.ri Ivano Tarquini e Riccardo Trovato sulla rivista Italia Oggi

https://www.italiaoggi.it/

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