logo centro studi piero calamandrei

Il Concorso dell’Extraneus nel Peculato – Nota a Cass. 36566/2024

Avv. Salvatore Avilio

Avv. Salvatore Avilio

Il Concorso dell’Extraneus nel Peculato – Nota a Cass. 36566-2024-calamandrei

Premessa

La sentenza Cass. 36566/2024 in commento merita di essere segnalata, in quanto, da un lato si esprime sulla configurabilità del concorso di persone ex art. 110 c.p. nel delitto di peculato allorquando la materiale condotta appropriativa tipica del delitto monosoggettivo in questione non sia tenuta dal pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, che invece abbia agito in qualità di concorrente atipico, bensì dal c.d. “extraneus”, ossia il soggetto non munito della qualifica soggettiva in discorso. Dall’altro, la sentenza fornisce un importante contributo interpretativo alla individuazione dei presupposti applicativi di tale specifica fattispecie concorsuale eventuale.

Il Caso

La Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza con cui F.G., A.O., C.A. e A.G. venivano condannati fra l’altro per concorso di persone ex art. 110 c.p. nel delitto di peculato. In particolare, gli imputati, in qualità di dipendenti della cooperativa Elpe Global Logistic Services s.p.a. di Torino, appaltatrice dei lavori per conto di SDA Express Courier s.p.a. (società a capitale pubblico), si sarebbero associati all’interno dello stabilimento di Monticelli D’Ongina allo scopo di commettere (fra gli altri) il delitto di peculato in danno della società, appropriandosi di merci in transito e destinandole alla successiva immissione sul mercato clandestino.

La Corte d’appello, dopo aver escluso la sussistenza della qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio in capo agli imputati (dipendenti della cooperativa che svolgevano all’interno del magazzino compiti meramente esecutivi e materiali), riteneva invece sussistente la qualifica soggettiva richiesta dalla fattispecie incriminatrice in capo alle due guardie giurate – S.T e A.G. – per le quali si procedeva separatamente. Proprio sulla base della qualifica soggettiva delle guardie giurate veniva affermata la responsabilità concorsuale degli imputati ai sensi degli artt. 110 e 314 c.p.

Nel dettaglio, alle due guardie giurate che operavano all’interno dello stesso polo logistico si contestava di aver omesso i dovuti controlli e di aver in tal modo concorso moralmente nella condotta appropriativa materialmente commessa dagli altri.

La Questione Giuridica sottesa alla pronuncia

Come anticipato in premessa, la questione giuridica sottesa alla pronuncia in commento è quella della configurabilità di un concorso di persone ex art. 110 c.p. nel delitto di peculato (e più in generale in un reato proprio) allorquando la condotta tipica dello stesso non sia materialmente realizzata dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, il quale agisca piuttosto come mero agevolatore dell’extraneus (materiale esecutore).

Secondo l’orientamento minoritario in giurisprudenza, la risposta sarebbe negativa, e dunque l’autore materiale di un reato proprio (come il peculato) non potrebbe che essere l’intraneo, dal momento che, ove la stessa norma incriminatrice individui espressamente il soggetto attivo del reato nell’agente munito della qualifica soggettiva richiesta, a ritenere diversamente si violerebbe il principio di stretta legalità penale.

Ne deriva che, secondo questa tesi, ove la condotta tipica (appropriazione) del peculato sia tenuta dall’extraneus, mentre l’intraneo abbia assunto solo il ruolo di partecipe, dovranno trovare applicazione le norme incriminatrici dei reati comuni eventualmente integrati.

Pertanto, in questi casi, non potrebbe parlarsi né di concorso in peculato, nel quale l’estraneo opererebbe come autore del fatto e l’intraneo come mero agevolatore, né a dirla tutta di concorso in appropriazione indebita.

L’orientamento maggioritario, ribadito dalle Sezioni Unite sui rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è invece nel senso di riconoscere la configurabilità di un concorso di persone ex art. 110 c.p. nel delitto proprio anche nelle ipotesi in cui la condotta tipica sia tenuta dall’extraneus, privo della qualifica soggettiva richiesta dalla norma incriminatrice, e l’intraneo abbia assunto il ruolo di concorrente atipico.

A sostegno di questa impostazione si osserva, innanzitutto, che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice del reato proprio resta comunque offeso in egual modo anche quando la condotta tipica è stata realizzata dall’extraneus. In secondo luogo, si rileva come il nostro ordinamento, in punto di concorso di persone nel reato, non accoglie la teoria della accessorietà, non essendo dunque necessario, affinché possa punirsi la condotta atipica del partecipe, che un soggetto abbia da solo realizzato tutti gli elementi essenziali del fatto tipico.

Ne deriva, secondo l’impostazione maggioritaria, la configurabilità di un concorso di persone nel delitto di peculato anche nelle ipotesi in cui la condotta appropriativa sia tenuta dall’extraneus, privo della qualifica di pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio.

La soluzione adottata dalla Corte di Cassazione nella pronuncia in commento

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, aderisce all’orientamento maggioritario appena tratteggiato, affermando infatti che “al delitto di peculato possono certamente concorrere con l’agente pubblico ai sensi dell’art. 110 c.p. anche soggetti non qualificati e non è necessario che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio sia l’esecutore materiale della condotta appropriativa, ben potendo questa essere compiuta dall’extraneus” e, risolta in tal modo la questione giuridica di parte generale, con una soluzione estendibile a tutti i reati propri (ad eccezione di quelli cd. “di mano propria”, v. oltre), la Corte precisa che, per potersi affermare in questi casi un concorso di persone nello specifico delitto di peculato ex art. 314 c.p., “è indispensabile che il correo privo di qualifica soggettiva per appropriarsi della cosa sfrutti la relazione di ‘possesso per ragioni di ufficio o di servizio’ del pubblico agente con la res. Se non vi è lo sfruttamento di detta relazione propria del pubblico agente, non si configura peculato, ma al più altri reati quali il furto o l’appropriazione indebita”.

Ed è proprio per questa ragione che la Suprema Corte, nel caso di specie, annullava con rinvio la pronuncia della Corte d’Appello di Bologna, atteso che la stessa, ad avviso del supremo consesso, non aveva chiarito “quale fosse l’ambito delle funzioni delle guardie giurate, quale il loro rapporto con le ‘cose’ di cui gli imputati si appropriarono, se su quei beni esse avessero una relazione di possesso per ragioni di ufficio o di servizio, se dunque i ricorrenti abbiano sfruttato la ‘relazione’ del pubblico agente con il bene”.

L’eccezione alla regola: I Reati Propri di Mano Propria

p>Al principio secondo cui è possibile configurare un concorso di persone nel reato proprio anche nei casi in cui la condotta tipica sia tenuta dal soggetto non munito della qualifica soggettiva richiesta dalla norma incriminatrice, la giurisprudenza prevalente pone l’eccezione dei cd. reati propri di mano propria. Si tratta di reati che si caratterizzano per il fatto che, per potersi produrre l’offesa al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, è necessario che la condotta tipica sia tenuta dal soggetto munito della qualifica richiesta dalla fattispecie monosoggettiva (cd. intraneo).

In altri termini, si tratta di reati in cui la peculiare forma di offesa al bene giuridico protetto può essere realizzata solo dal soggetto munito della qualifica soggettiva tipizzata dalla norma (es. incesto ex art. 564 c.p.).

Si comprende pertanto come la categoria dei reati propri di mano propria abbia rilevanza solo aderendo alla tesi maggioritaria (cui pure aderisce la pronuncia in esame), secondo cui è possibile immaginare un concorso di persone ex art. 110 c.p. nel reato proprio anche quando la condotta tipica sia tenuta dall’extraneus, atteso che l’orientamento minoritario, escludendo in radice che la condotta tipica del reato proprio possa essere realizzata dall’extraneus, implicitamente afferma che tutti i reati propri sarebbero da considerarsi “di mano propria”.

Per approfondire il tema, scopri il nostro Corso di Preparazione all’Esame di Avvocato e il Corso di Preparazione al Concorso in Magistratura.

Mettiti in contatto con noi

Hai una domanda, un chiarimento o semplicemente vuoi farci sapere la tua opinione? Non esitare a contattarci! Saremo felici di rispondere in breve tempo ai tuoi messaggi.