1. SINTESI
La Corte di Cassazione, in una recente ordinanza, chiude una delicata vicenda giurisprudenziale, relativa al requisito del consenso dei genitori di un minore ai trattamenti sanitari, calato nella peculiare cornice dell’obiezione di coscienza alle emotrasfusioni.
2. LA VICENDA
Nel caso di specie, il minorenne era affetto da una grave malformazione cardiaca, la cui risoluzione richiedeva un intervento chirurgico per il quale sarebbero state, con elevata probabilità, necessarie trasfusioni di sangue. Per procedere all’operazione l’Ospedale tuttavia necessitava del consenso dei genitori e questi ultimi subordinavano il rilascio dello stesso a condizione che il sangue provenisse soltanto da donatori non vaccinati contro il covid-19.
L’ospedale Sant’Orsola di Bologna, rappresentata l’impossibilità di garantire una selezione di tal genere dei donatori nonché di aderire alla richiesta di ricorrere, in via autonoma, a donatori non vaccinati – perché si trattava di una prassi non conforme a quella dettata dai protocolli internazionali – ricorreva al giudice tutelare di Modena ex art. 3, comma 5 L. 219/2017, richiedendo di autorizzare con urgenza il consenso all’intervento e all’eventuale trasfusione e richiedeva altresì la nomina di un curatore speciale nella persona del direttore dell’Ospedale.
I genitori del bambino presentavano ricorso per Cassazione avverso il decreto del Tribunale minorile, rispetto al quale proponeva controricorso l’azienda ospedaliera, la quale obiettava anche la carenza di interesse del ricorso dei genitori in quanto l’intervento chirurgico era stato, nelle more, già eseguito. La struttura sanitaria ha giustificato la propria scelta di operare il minore in sede giudiziaria dichiarando, in primo luogo, di attenersi ai protocolli medici che non consentono di accogliere le condizione poste dai genitori del piccolo. La stessa, inoltre, ha affermato di conformarsi alle linee guida e alla Raccomandazione del Consiglio d’Europa sulla donazione anonima e periodica.
3. La decisione
La Cassazione, con sentenza 2549/2025 sul punto ha statuito che allorquando il consenso sia subordinato a condizioni inaccettabili l’ospedale sarà legittimato a procedere all’intervento chirurgico anche prescindendo dall’assenso dei genitori. La richiesta dei genitori si fondava su due convinzioni: la prima riguardava la composizione del vaccino anti covid-19 e, in particolare, la presunta pericolosità della proteina spike, la seconda mostrava un fondamento religioso, poiché i vaccini sarebbero realizzati utilizzando linee cellulari derivanti da feti abortiti e permetterne l’inoculazione avrebbe costituito un comportamento contrario alla dottrina della Chiesa cattolica.
Secondo i giudici di legittimità, il giudice tutelare ha correttamente qualificato la richiesta dei genitori come irragionevole, avvalorando il prevalente parere della comunità scientifica in materia, secondo cui non esisterebbe alcuna differenza tra il sangue di soggetti vaccinati e quello appartenente a soggetti non vaccinati.
Gli ermellini precisano che “il paziente non può esigere che un trattamento sanitario venga effettuato in modo contrario alla deontologia professionale e ai protocolli sanitari esistenti, poiché questo interferisce con la sfera di autodeterminazione del medico. Il medico ha il dovere di seguire le migliori pratiche cliniche e i protocolli stabiliti per garantire la sicurezza e l’efficacia delle
cure, anche contro la volontà condizionata del paziente o dei rappresentanti legali”.
Per quanto concerne il principio religioso posto alla base del consenso condizionato, la Cassazione, richiamando le proprie pronunce in argomento evidenza che, benché il ruolo educativo dei genitori attenga anche l’ambito religioso, nel futuro il minore potrebbe scegliere diversamente e che, pertanto, la fede religiosa non possa prevalere in modo assoluto e incondizionato su altri interessi del minore.
In particolare, i giudici statuiscono che i genitori ricorrenti commettono un errore giuridico allorquando fanno riferimento alla necessità di preservare l’identità religiosa del figlio. Essi, in questo modo, sovrappongono completamente la propria identità religiosa a quella del minore. L’identità di una persona è “l’insieme delle caratteristiche che rappresentano l’uomo nel suo progressivo divenire. Essa presenta profili genetici, giuridici, sociali e tutti concorrono nella costruzione progressiva e costante della personalità”. La Cassazione al riguardo afferma che, sebbene i genitori siano i principali responsabili della formazione dell’identità del minore, in quanto hanno il dovere di prendersi cura ed educare il proprio figlio e trasmettono a quest’ultimo il loro patrimonio genetico, essi devono agire “nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.
La Corte ha affermato che anche un bambino molto piccolo possiede delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni, ma – cosa ben più importante – ha enormi potenzialità di crescita, che potrebbe condurlo ad adottare scelte di vita (e quindi religiose) diverse da quelle dei propri genitori. Questi ultimi, dal canto loro, sono obbligati a rispettare le scelte del figlio, non essendo “accettabile che i
genitori adottino decisioni per il minore in cui la loro fede religiosa sia assolutamente condizionante e prevalga in ogni caso sempre e comunque sugli altri interessi del minore”.
Il giudice, pertanto, deve sempre agire a tutela dell’interesse superiore dei minori, che funge come parametro nel delicato bilanciamento tra gli orientamenti religiosi dei genitori con i diritti e gli interessi del figlio minorenne, tra cui il diritto alla salute psico-fisica e a un processo di crescita armonioso.
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