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Convivenze di fatto: l’obbligo di assistenza continua anche dopo la fine della relazione

Avv. Simona Ruocco

Avv. Simona Ruocco

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Introduzione

La convivenza di fatto è lo stato in cui vivono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” (art. 1, comma 36, l. 76/2016 – legge Cirinnà). Disciplinata oggi dalla legge n. 76 del 2016 che ha introdotto l’istituto dell’unione civile, la convivenza di fatto in precedenza era priva di regolamentazione giuridica. Diventati tuttavia sempre più frequenti i rapporti familiari che ricalcano il modello matrimoniale e nei quali l’uomo esprime la propria personalità, si è resa necessaria l’esigenza di regolamentare questi rapporti. Con la recente ordinanza n. 28 del 2 gennaio 2025, la Prima sezione civile della Cassazione affronta il tema della solidarietà tra ex conviventi more uxorio dopo la cessazione della loro relazione.

1. Fatti di causa

Nel caso di specie, un fratello unilaterale ha convenuto in giudizio il fratello maggiore unilaterale, ossia generato dallo stesso padre ma da madre diversa, chiedendo il rimborso delle spese sostenute a decorrere dal 2006 dalla madre per il mantenimento del loro comune padre, dopo la fine dell’unione di fatto tra i genitori. La madre aveva contribuito economicamente al sostentamento e alle necessità di assistenza del padre, mettendogli anche a disposizione la propria casa di campagna. L’attore chiedeva inoltre che fosse accertato l’obbligo di entrambi i figli di contribuire al mantenimento del genitore per il periodo successivo al 2012, con la condanna del fratello maggiore al rimborso del 50% delle spese sostenute. Il Tribunale di Milano aveva parzialmente accolto le domande, riconoscendo l’obbligo del fratello maggiore di contribuire alle spese di ricovero del padre in una struttura RSA per il 50%. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2725/2023, accoglieva parzialmente l’appello proposto, accertava che per il periodo successivo al 2016 entrambi i figli erano coobbligati al mantenimento del padre e condannava pertanto il fratello maggiore al rimborso del 50% di quanto corrisposto dal novembre 2016 fino alla data della sentenza di secondo grado per le spese di degenza in ogni RSA presso cui era stato ospitato il padre comune. La Corte d’Appello confermava per il resto la sentenza impugnata e compensava le spese di lite. In particolare la Corte affermava che: a) era insussistente l’obbligo restitutorio azionato dall’appellante quale erede della madre, in relazione alle spese sostenute da quest’ultima per i bisogni alimentari e l’assistenza del padre a decorrere dal 2006, sul rilievo che i genitori dell’appellante, benché non coniugati, avevano avuto un lungo percorso di vita insieme, con una convivenza pacificamente durata fino al 2006, caratterizzata dalla nascita del figlio, e che, nonostante la cessazione del convivenza more uxorio, vi era stato comunque, anche dopo il 2006, un legame di affetto tra i due, come dimostrato dalla messa a disposizione della casa di campagna di lei a favore di lui e dalle spese da lei sostenute in favore dell’ex convivente, pure in assenza di un qualsiasi obbligo giuridico; tale comportamento, proprio in assenza di un obbligo giuridico, denotava la volontà e la consapevolezza di voler adempiere ad un obbligo morale verso una persona con cui vi era stata condivisione di anni di vita comune, cementata dalla nascita di un figlio; detto comportamento si era protratto fino al 2016 ovvero fino a quando la madre, per suoi problemi anche di salute, non era stata più in grado di sostenere economicamente l’ex compagno, che versava in stato di bisogno ed aveva difficoltà di salute; b) il contributo dato dalla madre in favore del padre di suo figlio si configurava come un adempimento di un obbligo morale verso una persona che aveva avuto sicuramente un ruolo importante nella sua vita e tale contributo era stato caratterizzato altresì da adeguatezza e proporzionalità, perché limitato a quanto necessario per il sostentamento dell’ex convivente e per avergli consentito di abitare nella sua casa di campagna, evidentemente disponibile e non utilizzata, in una situazione di precarietà economica e di salute del beneficiario, in difetto di allegazione o prova di eccessi o richieste esulanti dalla mera sussistenza alimentare; c) il Tribunale correttamente aveva qualificato, solo in via incidentale stante l’assenza di domanda, come donazione la compravendita dell’immobile avvenuta in data 19 luglio 2001, dato che non vi era prova di dazione di denaro, nè di indicazione di come il pagamento fosse stato effettuato, mentre vi era la dichiarazione di gratuità resa dal padre, parte del contratto; d) era infondato anche il terzo motivo d’appello, perché non vi era prova, circa le spese sostenute a beneficio del padre, dell’avvenuto pagamento di esse da parte dell’appellante, in assenza di quietanza in suo favore, nè era stata data prova in altro modo che fosse stato effettivamente l’appellante a sostenere le spese del padre; e) il quarto e ultimo motivo d’appello era fondato, perché il padre era stato ricoverato/ospitato presso una pluralità di Rsa, e non solo in quella indicata dal Tribunale, ed inoltre il Giudice di primo grado erroneamente aveva emesso sentenza di mero accertamento sul punto e non anche di condanna, come domandato, invece, dalla parte appellante. Avverso la suddetta sentenza, l’appellante propone ricorso per Cassazione.

2. Conclusioni della Cassazione

La questione affrontata nello specifico dalla Suprema Corte concerne la configurabilità dei doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro in relazione ad attribuzioni economiche o patrimoniali effettuate non nel corso del rapporto di convivenza more uxorio, ma dopo la cessazione dello stesso, e su detto specifico profilo non constano pronunce della giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la soluzione adottata dalla Corte territoriale, che ha ricondotto nell’alveo dei doveri sociali e morali, in rapporto alla valutazione corrente nella società, quello solidaristico nei confronti dell’ex convivente more uxorio, ravvisato, cioè, sussistente e meritevole di tutela anche nel periodo successivo alla cessazione del rapporto, avuto riguardo alla specificità del caso concreto. Al termine, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale, che trova tutela nell’art. 2 Cost., e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla cessazione dello stesso e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un’obbligazione naturale ai sensi dell’art. 2034 c.c., ove siano ricorrenti pure gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità ed adeguatezza. Il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto trova rispondenza nel mutato contesto valoriale di riferimento e si pone in lineare rapporto con la valutazione corrente nella società, stante l’affermazione, progressivamente sempre più estesa, di una concezione pluralistica della famiglia». Per approfondire il tema, scopri il nostro Corso di Preparazione all’Esame di Avvocato e il Corso di Preparazione al Concorso in Magistratura.

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