Avv. Carolina Schettino

Tutte le ipotesi di confisca obbligatoria sono spesso state oggetto di profondi contrasti, in dottrina ed in giurisprudenza, in relazione alla possibilità di essere disposte anche in caso di estinzione del reato e, quindi, in assenza di sentenza di condanna.

Il nostro ordinamento conosce diverse ipotesi di “confisca senza condanna”, alcune inserite all’interno del codice penale – si pensi alla confisca ex art. 240 co. 2 c.p. e 322 ter c.p. – altre nella normativa complementare – si pensi alla confisca misura di prevenzione antimafia, alla confisca lottizzatoria, alla confisca allargata, a quella prevista in materia di contrabbando e nel caso di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001 .

Le confische senza condanna divergono, in particolare, in relazione alla qualificazione giuridica, alla disciplina applicabile, alla funzione svolta e, soprattutto, alla compatibilità con i principi costituzionali e convenzionali.

Va, infatti, precisato che non tutte le ipotesi riconducibili nel novero delle confische senza condanna sono ritenute compatibili con i principi dettati dalla Convenzione EDU in materia di sanzioni penali, quali interpretati dalla Corte EDU.

Esemplificando, mentre riconosce la legittimità della confisca di prevenzione (Corte EDU, Grande Camera, 1 marzo – 6 aprile 2000, Labita c. Italia. 77) – tipico esempio di misura applicata a prescindere dalla condanna e, addirittura, indipendentemente dall’instaurazione di un procedimento penale – la Corte EDU sembrava non ammettere la confisca urbanistica in assenza di condanna (Grande Camera, sent. 28 giugno 2018, G.I.E.M. e altri c. Italia) .

Ora, se il risultato che si raggiunge attraverso lo strumento della confisca è sempre il medesimo e consiste nell’ablazione definitiva del bene, occorre domandarsi come mai in alcuni casi la confisca senza condanna sia stata dichiarata convenzionalmente compatibile, mentre in altri sia ritenuta inapplicabile e contraria ai principi convenzionali.

Di recente, il medesimo contrasto è sorto anche alle altre ipotesi di confisca non obbligatoria.

In effetti la III sezione della Corte di Cassazione con sentenza 11 maggio 2020 n.ro 14218 si è pronunciata sulla opportunità di irrogare la misura della confisca per equivalente, prevista dall’art. 12 bis, d. lgs. n. 74/2000  in ipotesi di reati tributari che siano dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.

In questa sede è stato richiamato il principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite con la sentenza 21 luglio 2015 n. 31617  secondo cui il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto.

Tale ultima pronuncia aveva rilevato che la confisca per equivalente, avendo natura sanzionatoria, impone di escludere che possa essere disposta l’ablazione definitiva del bene ove il reato sia dichiarato estinto per prescrizione.

Pare che la pronuncia in commento si sia posta, ictu culi, in contrasto con le più recenti riforme del processo penale, così come interpretate dalle ultime Sezioni Unite.

In effetti l’art. 6, comma 4, d. lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (che ha stabilito il principio della “riserva di codice”), ha introdotto nel codice di procedura penale il nuovo art. 578 bis, poi integrato dalla cd legge “spazzacorrotti del 9 gennaio 2019, n. 3, secondo cui: “Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240 bis del codice penale e da altre disposizioni di legge, o la confisca prevista dall’art. 322 – ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato”.

Ed è proprio il dictum “altre disposizioni di legge” che ha fomentato il dibattito: da un lato, infatti, Cass. n.ro 6141/2019 ha incidentalmente ritenuto che la locuzione “altre disposizioni di legge” sia da intendersi come un generico riferimento alle diverse forme di confisca previste dalle leggi penali speciali; dall’altro lato invece,  Cass. SS.UU. n. 13539/2020 ha stabilito che l’art. 578 bis c.p.p., come da ultimo novellato, deve essere interpretato nel senso che esso si applica a tutte le ipotesi di confisca.

Questo secondo orientamento pare preferibile in quanto la Corte lo ha ritenuto suffragato, in un certo senso, anche dalla successiva integrazione apportata dalla “spazzacorrotti”, afferente l’estensione all’art. 322 ter c.p. Essa va a rafforzare una lettura della disposizione inclusiva anche dei provvedimenti ablatori aventi portata lato sensu sanzionatoria, come indubbiamente è la confisca per equivalente.

Ad ogni buon conto, le Sezioni Unite offrono una lettura del tutto inclusiva dell’art. 578 bis c.p.p. secondo cui tutte le ipotesi di confisca, comprese le confische per equivalente, possono essere disposte con una sentenza di proscioglimento ex art. 531 c.p.p., sebbene detto orientamento maggioritario, secondo altre autorevoli opinioni, oltre ad essere di dubbia compatibilità con il testo stesso della norma, è pure di dubbia compatibilità con il dettato costituzionale.

Di fatti, vista la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, ci si domanda se una norma che permetta di irrogare la confisca per equivalente nei casi in cui il reato si sia estinto per intervenuta prescrizione contrasti con il principio di colpevolezza e di presunzione di innocenza ex art. 27 Cost., consentendo allo Stato di punire un imputato, di fatto, non condannato.

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