Dott.ssa Rossella Giuliano

Con decreto del 27 aprile 2017, la Corte di Appello di Potenza affermava, in parziale accoglimento del reclamo proposto avverso il decreto del Tribunale di Lagonegro del 16 giugno 2015, il diritto di D. M. L. a una quota del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato dall’ex coniuge P. D.

Più precisamente, il giudice adito stabiliva che al coniuge divorziato dovesse essere attribuita una quota parte dell’indennità di fine rapporto pari al 40%, da determinarsi con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro aveva conciso con quello di coniugio, e che la somma residua andasse ripartita tra il coniuge superstite e i figli del defunto secondo comune accordo o, in difetto, secondo lo stato di bisogno di ciascuno.

Contro il provvedimento della Corte territoriale il coniuge superstite A. T. proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, in particolare, la violazione dell’art. 2122 c.c. degli artt. 9 e 12-bis l. 1° dicembre 1970, n. 898, nonché dell’art. 1, commi 36 e 65, l. 20 maggio 2016, n. 76, per non avere il giudice di merito tenuto conto del periodo di convivenza antecedente il matrimonio del coniuge superstite.

L’art. 2122 c.c. dispone, in caso di morte del lavoratore, che le indennità indicate dagli artt. 2118 c.c. (indennità di mancato preavviso del licenziamento) e 2120 c.c.  (trattamento di fine rapporto) debbano essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del defunto, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo (1° comma), e suddivise tra gli aventi diritto conformemente alla loro intesa oppure, in mancanza, giusta la regola aurea del bisogno di ciascuno (2° comma).

La disposizione codicistica va coordinata con gli artt. 9, 3° comma, e 12-bis della L. 898/1970  i quali riconoscono al coniuge divorziato e titolare dell’assegno di divorzio, rispettivamente, una quota della pensione e degli altri assegni spettanti ex lege al coniuge, liquidata dal Tribunale in proporzione alla durata del rapporto matrimoniale, laddove esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, e una quota dell’indennità di fine rapporto corrispondente al 40% dell’intero riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro subordinato ha coinciso col matrimonio, a condizione che l’interessato non sia passato a nuove nozze.

La Suprema Corte, richiamando un consolidato indirizzo ermeneutico, ha in primo luogo ribadito che «Nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro a causa di morte del dipendente, ai fini della ripartizione della indennità di fine rapporto tra coniuge divorziato e coniuge superstite del defunto, aventi entrambi i requisiti per la relativa attribuzione, va applicato il criterio della durata dei rispettivi matrimoni, di cui all’art. 9, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall’art. 13 della legge 1 marzo 1987, n. 74, riferito alla quota legale di spettanza del coniuge superstite, come previamente determinata, anche eventualmente in ragione del concorso con altri superstiti aventi diritto sul medesimo emolumento» (Cass. 23880/2008).

Il diritto dell’ex coniuge agli emolumenti al cui accantonamento abbia – sia pur indirettamente, durante la vigenza del matrimonio – contribuito ha natura identica a quella del diritto del coniuge superstite, con la conseguenza che l’un diritto non procede dall’altro, ma entrambi concorrono in eguale grado e allo stesso titolo (dunque iure proprio) in ragione della durata dei rispettivi rapporti di coniugio.

Ne consegue che la quota che compete al coniuge divorziato viene a insistere su quella di spettanza del coniuge superstite, individuata a norma dell’art. 2122, 1° e 2° comma, c.c., dovendosi in tal guisa operare una sub-ripartizione della medesima.

Il meccanismo di computo della quota parte di TFR cui ha diritto l’ex coniuge si deve informare, oltre che al criterio legale della durata del rapporto matrimoniale, a parametri correlati con la finalità solidaristica che presiede all’istituto del trattamento di fine rapporto, tra cui è emerso, per via pretoria, quello della durata della convivenza prematrimoniale, alla quale non bisogna conferire «una semplice valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale» (Cass. 5268/2020; Cass. 26358/2011).

La Corte  ha così enunciato i seguenti principi di diritto: «In tema di regolazione della crisi coniugale, mentre l’art. 12 bis della legge n. 898/1970 (nel testo aggiunto dall’art. 16 della legge n. 74/1987) si inserisce nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi divorziati prevedendo che l’ex coniuge divorziato abbia diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale della indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio; l’art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970 (come sostituito dall’art. 13, della legge n. 74/1987) regola il caso del concorso con il coniuge superstite, avente i requisiti per la pensione di reversibilità, e stabilisce che una quota della pensione e degli altri assegni a esso spettante sia attribuita al coniuge divorziato, che sia titolare dell’assegno divorzile, di cui all’art. 5».

«La ripartizione del trattamento di fine rapporto tra coniuge superstite e coniuge divorziato, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, e tra questi tenendo conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi e provi la stabilità e l’effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il de cuius».

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