1. Il caso
Il femminicidio di Giulia Cecchettin, giovane laureanda in Ingegneria biomedica presso l’Università di Padova, per mano del suo ex fidanzato, Filippo Turetta, ha senz’altro scosso l’opinione pubblica, mobilitato le coscienze ed è stato al centro di un processo che ha visto la partecipazione massiccia della stampa e della televisione.
L’11 novembre del 2023 è stato l’ultimo giorno in vita della povera Giulia. Quel giorno si incontrava con Filippo Turetta, facendo perdere le sue tracce, fino a quando, il 18 novembre del 2023, ne veniva ritrovato il corpo nell’area compresa tra il lago di Barcis e Piancavallo, provincia di Pordenone, in un angolo roccioso del bosco, coperto da sacchi di plastica neri.
L’autopsia sul corpo chiarisce come Giulia Cecchettin sia morta per dissanguamento dovuto alle coltellate ricevute: 75 coltellate alla testa e al collo. Le immagini delle telecamere hanno ripreso le fasi concitate dell’aggressione: lei che scappa, lui che la blocca a terra e la colpisce alle spalle. Turetta aveva portato da casa il coltello, ma anche i materiali per bloccare la ragazza, a partire dallo scotch e dai sacchi neri per avvolgere il cadavere.
Filippo Turetta veniva tratto in arresto il giorno stesso del ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin. Non ha opposto alcuna resistenza ed ha subito confessato, per essere, poi, estradato in Italia, presso il carcere di Verona, dove ha atteso il verdetto dei giudici di Venezia.
Il 3 dicembre 2024 la Corte d’Assise di Venezia ha condannato, in primo grado, Filippo Turetta alla pena dell’ergastolo per l’omicidio volontario di Giulia Cecchettin, aggravato dalla premeditazione e dal legame affettivo, con esclusione, invece, delle aggravanti della crudeltà e dell’aver commesso il delitto di cui all’art. 612 bis c.p. ai danni della vittima.
2. La pena dell’ergastolo
La pena detentiva dell’ergastolo è prevista, nel nostro ordinamento, per alcuni delitti contro la personalità dello Stato, contro l’incolumità pubblica e contro la vita.
In caso di concorso di reati, poi, ai sensi dell’art. 73, co. 2, c.p. l’ergastolo trova applicazione anche quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni.
Fino al 2019, la possibilità di optare per il rito abbreviato ha fatto registrare un notevole calo dei casi in cui la pena in parola è stata inflitta: la scelta del rito speciale in questione, infatti, escludeva, in caso di condanna, la pena dell’ergastolo, sostituita con la reclusione di anni trenta.
La L. n. 33/2019, tuttavia, ha reso inapplicabile il giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo (cfr. artt. 438 co. 1 bis, 429 e 441 bis c.p.p.).
L’art. 22 c.p. parla di pena perpetua. Tale carattere di perpetuità della privazione della libertà personale, tuttavia, risulta nei fatti eroso dal disposto dell’art. 176, co. 3 c.p.p., il quale prevede per il condannato all’ergastolo la possibilità di essere ammesso alla liberazione condizionale allorquando abbia scontato ventisei anni di pena.
Termine, quest’ultimo, suscettibile di subire abbreviazioni per effetto delle riduzioni di pena previste dall’art. 54 ord. pen. (liberazione anticipata), quale riconoscimento della partecipazione prestata dal condannato all’opera rieducativa (si tratta di una riduzione di pena pari a quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata).
In definitiva, si può pertanto osservare come la pena dell’ergastolo, lungi dal potersi considerare alla stregua di una vera e propria privazione perpetua della libertà personale, si fondi sull’idea secondo cui i progressi registrati negli atteggiamenti sociali del condannato possono favorire un regime detentivo progressivamente più aperto, in aderenza al principio rieducativo della pena.
Tale osservazione, tuttavia, non può estendersi al c.d. ergastolo ostativo, espressione coniata in dottrina per definire il regime previsto per i casi in cui la condanna all’ergastolo sia stata pronunciata per taluno dei gravi delitti previsti dall’art. 4 bis, co. 1, ord. pen.: in questo caso, ove il condannato non collabori con la giustizia ai sensi dell’art. 58 ter ord. pen., esso sarà escluso dal lavoro all’esterno, dalle misure alternative alla detenzione e dalla liberazione condizionale.
In conclusione, pare possibile affermare che il c.d. ergastolo ostativo potrebbe, in effetti, assumere i caratteri propri di una vera pena perpetua.
3. L’aggravante della premeditazione (art. 577, co. 1, n. 3, c.p.)
I giudici di Venezia hanno riconosciuto ed applicato l’aggravante speciale dell’omicidio doloso, prevista dall’art. 577, co. 1, n. 3, c.p. consistente nell’aver agito con premeditazione.
In questo senso, è possibile ipotizzare che i giudici abbiano valorizzato la lista nera preparata dal Turetta nei quattro giorni antecedenti il delitto (“comprare cartina geografica, prendere coltelli, scotch, badile, sacchi neri dell’immondizia, corde, legare caviglie sotto e sopra ginocchio, bloccare portiere Punto, silenziarla puntando coltello, calzino umido in bocca, nastro adesivo in bocca, toglierle le scarpe”), laddove la tesi difensiva, invece, aveva sostenuto la insufficienza di tale elemento ai fini della premeditazione, richiamando l’attenzione dei giudici sulla necessità della “persistente e costante idea del proposito criminoso, da quando è sorta a quando è stato commesso l’omicidio”, affermando che vi sarebbero ragioni per “ritenere che l’imputato abbia agito costantemente in preda a incertezza e senza alcuna continuità” e aggiungendo come “Sull’ideazione del 7 non c’è alcun dubbio, Filippo si isola e inizia a ruminare la follia dell’atto delittuoso. Ma poi non sa se lo farà, è insicuro, vorrebbe tornare con lei. Vi sembra un elenco di chi vuole uccidere? Se io uccido ho bisogno di legarle le caviglie e metterle un calzino umido in bocca? L’elenco non dimostra una premeditazione omicidiaria”.
Ciò detto, e in attesa di conoscere le motivazioni della sentenza di primo grado, è possibile in questa sede ricostruire taluni principi cardine in punto di riconoscimento e applicazione della circostanza aggravante speciale della premeditazione.
In tema di omicidio, la mera premeditazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all’esecuzione dello stesso, nella fase ad essa immediatamente precedente, non è sufficiente ad integrare l’aggravante in discorso, la quale richiede, invece, il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo, del proposito omicida, del quale rappresentano senz’altro indici sintomatici il previo studio delle occasioni e dell’opportunità per l’attuazione, un’adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive (Cass., pen., 29 aprile 2022, n. 37825).
In definitiva l’aggravante in discorso consta di due elementi costitutivi: quello dell’apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e quello della ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica).
4. L’aggravante dell’aver agito con crudeltà verso le persone (artt. 577, co. 1, n. 4 e 61, co. 1, n. 4, c.p.)
La Corte d’Assise di Venezia, nel pronunciare condanna alla pena dell’ergastolo nei confronti di Filippo Turetta, ha escluso, invece, l’aggravante dell’aver agito con crudeltà verso la vittima.
Sul punto, nella requisitoria del Pubblico Ministero si legge come “L’azione pianificata ed eseguita prevedeva di silenziare la vittima minacciandola con il coltello, privarla della libertà immobilizzandola e silenziandola usando del nastro telato, trasportarla in altro luogo, ucciderla e procedere all’occultamento del cadavere…. Questa è crudeltà e ferocia e insensibilità alla sofferenza”, ricordando come il Turetta abbia sferrato ben 75 coltellate alla povera Giulia, delle quali solo 25 quando ella era ancora vigile, sottolineando così la brutalità e, quindi, la indicibile crudeltà dell’azione omicida.
La difesa, dal canto suo, ha evidenziato che “l’omicidio efferato può non essere crudele e il numero di coltellate non sempre lo denota. È necessario che intervenga la volontà di infliggere sofferenza alla vittima. Quelle di Turetta sono coltellate alla cieca, in preda a una tempesta emotiva”.
In attesa delle motivazioni della pronuncia, è possibile esaminare il rapporto tra l’aggravante in questione e il numero dei colpi inferti alla vittima.
Ad avviso di Cass. pen., Sez. I, 24 febbraio 2015, n. 8613, richiamata altresì dalle Sezioni Unite penali n. 40516 del 2016, pare principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la mera reiterazione dei colpi inferti (anche con l’uso di arma bianca) non possa determinare la sussistenza dell’aggravante della crudeltà ove tale azione non ecceda i limiti connaturali rispetto all’evento avuto di mira e non trasmodi in una manifestazione di efferatezza fine a se stessa, ragion per cui non è possibile fissare un preciso limite numerico oltrepassato il quale l’omicidio possa dirsi aggravato dall’aver agito con crudeltà, essendo invece necessaria una disamina delle modalità complessive dell’azione e del correlato elemento psicologico del reato.
Ciò posto, la stessa Corte di Cassazione precisa che, nel compiere tale verifica, “da un lato non può ritenersi possibile la considerazione sub specie aggravante di elementi di disvalore già ricompresi nel finalismo omicidiario o in diversa e autonoma circostanza (sopprimere volontariamente una vita è di per sè atto contrario a qualunque senso di umanità) dall’altro va ribadito che il profilo ricostruttivo del fatto “circostanziale” non può che essere assoggettato alle medesime regole dimostrative (certezza processuale, al di là di ogni ragionevole dubbio) previste per la affermazione di penale responsabilità sul fatto principale”.
In definitiva, è possibile affermare che l’aggravante in questione stigmatizzi una condotta che ecceda la normalità causale, infliggendo sofferenze aggiuntive rispetto a quanto necessario ai fini della verificazione dell’evento avuto di mira, e che esprima un atteggiamento interiore connotato da una riprovevolezza maggiore rispetto al solo finalismo omicidiario, già di per sè gravemente riprovevole, il quale deve essere oggetto di accertamento alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo.
5. L’aggravante dello stalking (art. 576, co. 1, n. 5.1, c.p.)
La Corte d’Assise di Venezia, nel condannare Filippo Turetta, ha altresì escluso l’aggravante dell’essere stato l’omicidio commesso dall’autore del delitto previsto dall’art. 612 bis c.p. nei confronti della stessa persona offesa, sebbene lo abbia condannato per tutti i reati a lui ascritti e, quindi, oltre all’omicidio volontario, anche per gli atti persecutori e per il sequestro di persona, avvinti dal vincolo della continuazione.
I giudici di Venezia, pertanto, sebbene abbiano ritenuto integrata la fattispecie di reato di cui all’art. 612 bis c.p., hanno ritenuto di escludere l’aggravante di cui al n. 5.1 dell’art. 576, co. 1, c.p.
In attesa di leggere le motivazioni della sentenza, è possibile in questa sede richiamare i principi stabiliti dalle Sezioni Unite del 15 luglio 2021, n. 38402, sul rapporto tra il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) e l’omicidio aggravato dall’essere stato commesso dall’autore del delitto di stalking nei confronti della stessa persona offesa (art. 576, co. 1, n. 5.1, c.p.).
Le Sezioni Unite in discorso furono chiamate a risolvere la seguente questione: “Se, in caso di omicidio commesso dopo l’esecuzione di condotte persecutorie poste in essere dall’agente nei confronti della medesima persona offesa, i reati di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1 concorrano tra loro o sia invece ravvisabile un reato complesso, ai sensi dell’art 84 c.p., comma 1”.
Le Sezioni Unite in discorso furono chiamate a risolvere la seguente questione: “Se, in caso di omicidio commesso dopo l’esecuzione di condotte persecutorie poste in essere dall’agente nei confronti della medesima persona offesa, i reati di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1 concorrano tra loro o sia invece ravvisabile un reato complesso, ai sensi dell’art. 84 c.p., comma 1”.
Sul tema si erano formati due orientamenti.
Secondo un primo orientamento, il delitto di atti persecutori concorrerebbe con quello di omicidio aggravato, in quanto la disciplina del reato complesso ex art. 84 c.p. non sarebbe applicabile, escludendo, il primo comma di tale disposizione, l’applicazione delle disposizioni sul concorso di reati nei casi in cui la legge considera come elementi costitutivi o circostanze aggravanti di un solo reato fatti che costituirebbero per se stessi reato, richiedendo, dunque, l’interferenza delle norme incriminatrici su di un medesimo fatto oggettivo, comune ai rispettivi perimetri di applicazione, laddove l’aggravante di cui all’art. 576, co. 1, n. 5.1, c.p. attribuirebbe rilievo, invece, alla mera identità soggettiva tra autore dello stalking e autore dell’omicidio e non alla relazione tra i fatti criminosi commessi.
Ad avviso di un secondo orientamento, invece, la formulazione testuale dell’aggravante in esame, riferendosi alla identità soggettiva sia dell’autore che al soggetto passivo di entrambi i delitti, non si limiterebbe a conferire rilevanza al mero fatto che l’omicidio sia stato commesso dal persecutore della vittima, ma estenderebbe la sua portata fino a ricomprendere entrambi i fatti criminosi intercorsi fra questi soggetti, realizzando la comprensione degli stessi in un reato complesso. Di conseguenza, l’intento del legislatore penale sarebbe quello di aggravare la pena non perché l’omicidio sia stato commesso da un persecutore, bensì in quanto tale delitto sia preceduto da una condotta persecutoria della quale costituisce l’esito.
Le Sezioni Unite, sul punto, risolvendo il contrasto giurisprudenziale cui si è accennato, hanno stabilito che “la fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori da parte dell’agente nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma del delitto aggravato ai sensi dell’art. 575 c.p. e art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1 – punito con la pena edittale dell’ergastolo –, ai sensi dell’art. 84 c.p., comma 1, in ragione della unitarietà del fatto”.
In conclusione, si può affermare il seguente principio di diritto: se l’omicidio è stato realizzato a seguito degli atti persecutori nei confronti della stessa vittima, rappresentando il culmine di quella congerie di condotte di persecuzione precedentemente poste in essere dallo stesso soggetto agente che ne ha poi cagionato la morte, il delitto di stalking dovrà ritenersi assorbito dall’omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576, co. 1, n. 5.1, c.p. in ragione della unitarietà del fatto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 84, co. 1, c.p.; laddove, invece, l’omicidio venga commesso a distanza di molto tempo dalle condotte persecutorie, e quindi non si configuri quale esito culminante delle stesse, mancando il requisito della unitarietà del fatto, si avrà un concorso materiale dei reati di atti persecutori e di omicidio volontario.