Dott. Lia Chiarenza

Ai sensi dell’art. 1919 c.c., l’assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo e, secondo quanto previsto dall’art. 1920 c.c. è valida anche quella stipulata a favore di un terzo.

 La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento, ed è efficace anche se questi è determinato solo genericamente, come nel caso della dicitura “eredi legittimi”.

In tal caso, ci si è chiesti se per eredi legittimi debbano intendersi coloro che astrattamente potrebbero essere chiamati a succedere al de cuius/assicurato oppure quelli che effettivamente vi succederanno.

Un’altra importantissima questione di rilievo pratico è stata quella di capire le modalità mediante le quali procedere poi alla ripartizione dell’ammontare dell’indennizzo, in presenza di più eredi legittimi.

È bene evidenziare come l’assicurazione sulla vita a favore di terzo sia un negozio inter vivos con effetti post mortem e non già un negozio mortis causa : nel primo caso l’evento morte è solo un momento storico al verificarsi del quale si produrranno gli effetti discendenti dal contratto, nel secondo imprime la causa, e quindi la ragione giustificativa, del negozio giuridico.

Negozio mortis causa è il testamento negozio inter vivos con effetti post mortem può essere qualsiasi contratto i cui effetti sono postergati al momento della morte dello stipulante.

Ed invero, nell’ipotesi dell’assicurazione sulla vita a favore di terzo, il terzo beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione al momento della designazione ma soltanto con la morte dell’assicurato avrà la materiale disponibilità dell’indennizzo.

Le SS.UU. civili della Corte di Cassazione con sentenza n. 11421/2021 hanno avuto modo di dare risposta ai quesiti anzidetti.

In primo luogo, hanno chiarito come l’indicazione nel contratto di assicurazione degli “eredi legittimi” abbia valenza meramente descrittiva, essendo tali coloro che, se in quel momento si aprisse la successione, sarebbero i chiamati all’eredità.

Con riferimento alla seconda questione, hanno affermato che l’indennizzo non deve essere ripartito secondo le regole della successione necessaria e/o legittima in assenza di testamento ma deve essere diviso in parti uguali.

A ben vedere, il diritto ai vantaggi dell’assicurazione sorge da un contratto inter vivos ed entra già nella sfera giuridica del beneficiario al momento della designazione: l’indennizzo non entra nell’asse ereditario e di conseguenza non può essere diviso secondo le quote previste dalla legge in ambito successorio.

Qualora l’assicurato non dovesse aver fatto la designazione dei beneficiari, in tal caso l’indennizzo cadrebbe nell’asse e verrebbe ripartito tra gli eredi secondo le quote stabilite.

La divisione in parti uguali dell’indennizzo allora si fonda sul disposto dell’art. 1298 c.c. ) in tema di obbligazioni soggettivamente complesse.

La presenza di più eredi legittimi designati quali beneficiari dell’indennizzo assicurativo comporta la costituzione di una obbligazione in favore di più creditori e, secondo quanto previsto dalla norma citata, le parti del credito spettante a ciascuno si presumono uguali, salvo diversa disposizione.

Un altro problema affrontato dalle S.U. è quello relativo alla possibilità che il beneficiario premuoia all’assicurato: in questa ipotesi, subentrerebbero gli eredi del designato premorto che conseguirebbero la parte dell’indennizzo secondo la ripartizione per quote successorie.

La differenza di disciplina si spiega perché il beneficio assicurativo fa parte del patrimonio del de cuius/designato e come tale non potrà che essere suddiviso tra gli eredi secondo le norme previste dal libro II del codice civile.

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